Ai sensi della Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi, in regime sostituivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita con effetti dal 01 Luglio 2022 e, limitatamente alla gestione sostituiva, all’Inps che succede nei rapporti attivi e passivi.
A seguito del trasferimento il Ministero del Lavoro, con propria nota, chiarisce che, nei confronti dei Giornalisti Professionisti e dei Pubblicisti, transitati nella gestione FPLD Inps, continuerà a trovare applicazione la speciale disciplina dei prepensionamenti di cui all’art 37, comma 1 Lettera b) della Legge n. 416 del 1981.
Indice argomenti
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Premessa
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Prepensionamento ex art 37 Legge 416/81- Requisiti
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Beneficiari
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Contribuzione utile
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Opzione al contributivo
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Opzione al prepensionamento – Decorrenza trattamento
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Modalità di calcolo pensione
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Pubblicisti e poligrafici
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Presentazione domande
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Riferimenti normativi
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Giornalisti: definiti i criteri per il prepensionamento (269 kB)
Giornalisti: definiti i criteri per il prepensionamento - Titolari Rapporto di lavoro giornalistico transitati in Inps dal 01 Luglio 2022
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