26 febbraio 2016

Il “bonus 80 euro” nella CU 2016

Autore: DANIELE BONADDIO
Come per lo scorso anno, i sostituti d’imposta dovranno tenere conto dei dati da indicare nella Sezione “Detrazione e crediti”, al fine di dare evidenza nella Certificazione Unica 2016 dell’erogazione nel 2015 del c.d. “Bonus 80 euro” (art. 1 del D.L. n. 66/2014), reso strutturale dall’art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014). I campi da compilare, contenuti nella sottosezione “Credito bonus Irpef”, vanno dal 391 al 399 nei quali è richiesta di fornire evidenza: del “codice del bonus” del “bonus erogato” o “non erogato”; del “bonus recuperato” ed infine, del “codice fiscale del sostituto”.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Bonus 80 euro – L’art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha reso strutturale – per il periodo d’imposta 2015 - il bonus 80 euro (960 euro annui), da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro 26.000.

Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

L’importo, in particolare, è pari a:
  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro (c.d. “meccanismo di décalage”).

Formula: 960 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000].

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del decreto legge in questione, l’agevolazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi, sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

Esempio. Un lavoratore il cui reddito complessivo è di € 22.000 ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2015 ricoprendo quindi 120 giorni di lavoro nell’anno 2014.

Il credito spettante sarà pari a: € 960 x 120/365 = € 315,62.

Compilazione - Per la compilazione del punto 391 “Codice bonus” è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
  1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte;
  2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Da notare che tale campo dovrà essere sempre compilato indipendentemente dal fatto che il contribuente, in relazione al periodo d’imposta 2015, soddisfa o meno i requisiti (reddituali e di imposta positiva al netto delle detrazioni di lavoro dipendente) per beneficiare del bonus.

Inoltre:
  • nel punto 392 “Bonus erogato” va indicato l’importo del bonus Irpef che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente;
  • nel punto 393 “Bonus non erogato” va indicato l’importo del bonus Irpef che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Esempio di compilazione.
Un lavoratore, assunto il 4 luglio 2014 ed in forza per tutto il 2015, percepisce un reddito pari a euro 20.000,00.

Per tale lavoratore:
  • l’IRPEF lorda ammonta a euro 4.600,00;
  • le detrazioni di lavoro dipendente sono pari a euro 1.126,05;
  • l’IRPEF che residua, scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, è positiva e ammonta a euro 3.476,95.

Il datore di lavoro, visti i requisiti, ha provveduto ad erogare il bonus per l’intero ammontare (euro 960,00).
Di conguenza, la CU dovrà essere così compilata:
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