21 dicembre 2011

Inabilità assoluta e permanente. L’iter procedurale

Per ottenere la pensione di inabilità occorrono: 5 anni di contributi, risoluzione del rapporti di lavoro per infermità e riconoscimento dello stato di assoluta inabilità

Autore: Redazione FIscal Focus
Premessa – L’INPS, con la circolare n. 153 del 14 dicembre 2011, ha fornito importanti informazioni circa l’iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro. In particolare, qualora il dipendente si trovi in stato di malattia protratta o ritenga di trovarsi, per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di servizio, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può presentare domanda per il conseguimento della pensione ordinaria di inabilità.

I requisiti – Il dipendente che intenda presentare la domanda di pensionamento ordinario di inabilità, ai fini del riconoscimento della prestazione in questione, i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria) devono possedere i seguenti requisiti:
- anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (in caso di dipendenza da causa di servizio si applicano le norme relative alla pensionistica privilegiata);
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle suddette infermità;

Gli accertamenti sanitari – Con riferimento agli accertamenti sanitari, la L. 335/1995 prevede che “per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”. Essi vengono effettuati dalla Commissione medica di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 295 del 15 ottobre 1990, operante presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente.

L’istruttoria – Per ottenere il trattamento economico in questione, bisogna seguire determinati step, che vengono di seguito riportati:
1. innanzitutto, il dipendente interessato deve presentare domanda di pensione di inabilità alla sede INPS territorialmente competente, individuata in relazione alla residenza del richiedente stesso, utilizzando l’apposito modello “AP76”, disponibile sulla Intranet – Utilità - Modulistica on line, che comprende anche una parte relativa alla certificazione delle condizioni sanitarie del soggetto, mod. SS3 “certificato medico”, che deve essere redatta dal medico curante e presentata in busta chiusa;
2. la sede Inps di competenza, dopo aver verificato la posizione assicurativa del dipendente, quindi la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti dalle vigenti disposizioni, trasmette la documentazione sanitaria (mod. SS3 “certificato medico”) presentata dall’istante all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, con la richiesta volta ad ottenere esclusivamente un giudizio di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel caso in cui il requisito contributivo è mancante, la sede ricevente procederà a rigettare la domanda di pensione di inabilità senza disporre gli accertamenti sanitari;
3. successivamente, la sede INPS di competenza procederà a inoltrare, qualora diversa, il verbale di giudizio medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla Direzione generale –

Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso, che cura gli adempimenti relativi alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;
4. infine, qualora la commissione medica costituita presso l’ASL abbia esito positivo, il trattamento decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso contrario, la sede INPS che ha ricevuto la domanda di pensione di inabilità la respinge, con provvedimento motivato di diniego.
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