Premessa – È il reddito personale dell’invalido che conta ai fini della concessione della pensione di inabilità civile. Mentre in caso di istanza respinta o revocata per difetto del requisito socio-economico, è necessario presentare una successiva nuova istanza amministrativa senza un nuovo accertamento sanitario. A chiarirlo è l’INPS con un duplice messaggio di ieri (n. 15968/2013 e n. 15972/2013), fornendo utili istruzioni sia sul limite reddituale che sulle modalità operative da seguire nella definizione delle procedure di invalidità civile.
Limite reddituale - La novità è rilevabile nell’art. 10, c. 5 del D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013), secondo il quale “il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
Liquidazione pensione di invalidità civile – Per il conseguimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono richiesti, oltre al requisito sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale, alcuni elementi socio-economici rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione e non incidenti sullo stato invalidante. Qualora una reiezione “ab origine” dell’istanza (es. difetto di requisito reddituale) venga ad esistenza in epoca successiva al riconoscimento sanitario dell’infermità, dovrà essere presentata una nuova domanda al fine dell’erogazione della prestazione economica. Al riguardo si rammenta che alla domanda andrà allegato il verbale in corso di validità già esistente - senza quindi riattivare l’intero procedimento di accertamento sanitario – e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza. Stesse modalità operative vanno seguite in caso di revoca della prestazione economica per il venir meno dei requisiti socio-economici “ab origine” esistenti con conseguente sospensione della prestazione stessa. Pertanto, qualora in epoca successiva l’invalido si trovi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per l’erogazione del beneficio economico, dovrà presentare una nuova domanda amministrativa per il rispristino della prestazione economica sospesa, allegando il verbale sanitario in suo possesso. In entrambi i casi, la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza.
Rivedibilità – Con riferimento ai titolari di prestazioni d’invalidità civile per le quali è prevista la rivedibilità, l’INPS specifica che questi ultimi vengono inclusi negli elenchi di soggetti da sottoporre a verifica straordinaria per poter svolgere l’accertamento sanitario tempestivamente ed evitare la sospensione della prestazione stessa. A tal fine i soggetti interessati sono convocati a visita con anticipo, prima della scadenza, e l’esito della verifica ha effetto dalla data dell’accertamento. Da notare che nell’ipotesi in cui l’Istituto venga a conoscenza della revisione quando è decorsa la data di scadenza (ad esempio nel caso di liquidazione di una prestazione su un verbale già scaduto), l’accertamento sanitario non può essere gestito tra le verifiche straordinarie. Infatti, occorrerà acquisire e gestire nella procedura INVCIV2010 la domanda di revisione presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio dalla Sede. Tale domanda non avrà, quindi, alcuna rilevanza sulla ricostituzione della prestazione.
Rate maturate e non riscosse – Infine, viene specificato che in caso di ratei di prestazioni d’invalidità civile maturati e non riscossi – compresa l’indennità di accompagnamento – si dovrà seguire lo stesso modus operandi previsto per le altre tipologie di pensioni erogate. Pertanto, in caso di decesso dell’assistito nel corso del mese la prestazione dovrà comunque essere erogata per intero.
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