Premessa - L’INPS, con il messaggio n. 474 di ieri, ha illustrato le principali novità della Convenzione istituita fra l’INPS e l’INAIL in merito all’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza. In particolare, è stato sottolineato che l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore dipende dall’Ente erogatore. Infatti, nel caso in cui si tratti dell’INAIL, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965; se invece si tratta dell’INPS, l’erogazione della prestazione economica risulta pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.
La convenzione – La Convenzione INPS-INAIL, sottoscritta in data 15 dicembre 2014, è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti e alla velocizzazione dell’iter di definizione della competenza nella gestione dei casi dubbi. Essa, inoltre, ribadisce, pur nel pieno riconoscimento della competenza dell’INAIL circa l’accertamento della sussistenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il ruolo dell’INPS in merito all’individuazione dei casi sospetti da sottoporre all’INAIL, all’integrazione della documentazione ulteriormente pervenuta, alla valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione INAIL. Ora, a seguito di numerose istanze pervenute all’INAIL per le quali risulti necessario verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL richiede tempestivamente indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto all’INPS che è tenuto a fornire riscontro con la massima urgenza; nelle more l’INAIL non procede ad erogare alcuna prestazione.
Le novità – Innanzitutto, viene specificato che l’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente (comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune), avviene in modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore. Infatti, nel caso in cui si tratti dell’INAIL la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965; se invece si tratta dell’INPS, l’erogazione della prestazione economica risulta pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente. Quanto alla gestione e protezione dei dati personali, anche sensibili, che sono oggetto di comunicazione tra i due istituti, viene evidenziato che INPS e INAIL sono autonomi titolari del trattamento dei dati predetti, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Con riferimento alla trattazione degli eventi derivanti da un fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l’Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato è tenuto ad avviare, a titolo cautelativo, la procedura per l’esercizio dell’eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile agendo anche a nome e per conto dell’altro Istituto. Rimane confermato altresì il sistema di regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti gestito a livello centrale, con cadenza almeno annuale.
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