23 giugno 2011

INAIL: accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’Inail, con Circolare n. 36 del 16 giugno 2011, fornisce specifiche indicazioni per le questioni di sua competenza, soffermandosi, in particolare, sul lavoro sommerso e sulle regole relative all'accesso ispettivo, al potere di diffida e alla verbalizzazione unica.

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica - Il processo di razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro, iniziato già nel 2004 con il Decreto Legislativo n. 124/2004 e proseguito con la Direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008, ha trovato piena attuazione con l’articolo 33 della Legge n. 183/2010.

Accesso sui luoghi di lavoro – L’art. 33 regolamenta le fasi dell’accesso ispettivo, premettendo che il personale ispettivo “accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge”.

Verbale di primo accesso – La norma impone l’obbligo a carico del personale ispettivo, al termine delle attività di verifica compiute nel primo accesso, di rilasciare, al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, il verbale di primo accesso ispettivo.
Così come previsto dalla norma stessa, tale verbale deve contenere:
a. l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego
b. la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo
c. le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione
d. ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.

Verbale di primo accesso e il provvedimento di sospensione - Con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, il Ministero del lavoro ha precisato che si continua a ricomprendere, nei lavoratori “in nero”, la generalità dei rapporti di lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli stessi.

Diffida obbligatoria. Novità - L’Istituto della diffida obbligatoria, introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, è stato notevolmente modificato dalla nuova normativa, con importanti novità che incidono:
- sull’individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento;
- sui termini apposti per la regolarizzazione delle inosservanze contestate e per effettuare il pagamento della relativa sanzione.

Destinatari della diffida - In merito ai destinatari dell’atto di diffida, la nuova formulazione dell’istituto della diffida obbligatoria individua il trasgressore (non più il datore di lavoro) e l’eventuale obbligato in solido, destinatario che accresce la garanzia del pagamento della sanzione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 689/1981.
Qualora si tratti di società di persone, nelle quali la rappresentanza legale della società in materia spetta ai soci, la notifica del provvedimento dovrà essere fatta a tutti i soci responsabili individuati.

Più trasgressori - Nel caso in cui si individuino più trasgressori, in quanto più persone concorrono nella violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace al pagamento della sanzione prevista per la violazione. In tale ipotesi, di conseguenza, il personale che accerta la violazione emetterà tanti provvedimenti di Diffida obbligatoria/Contestazione di violazione per quanti sono i trasgressori e notificherà gli stessi anche all’eventuale obbligato in solido.

Effetti della diffida - La diffida obbligatoria:
- interrompe il termine di perenzione (90/360 giorni) entro il quale contestare/notificare le violazioni
- interrompe i termini (30 giorni) per la presentazione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro54
- riduce l’importo della sanzione amministrativa al minimo edittale (o ad ¼ in caso di sanzioni previste in misura fissa)
- non è impugnabile in quanto non produce di per se effetti lesivi.

Verbale di accertamento e notificazione - La forma di verbalizzazione risponde alle esigenze di semplificazione normativa e procedurale contenute nella Direttiva del Ministro del Lavoro del 18 settembre 200861, che dava mandato alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva di formalizzare una modulistica unitaria.
La norma stabilisce che l’attività ispettiva deve concludersi esclusivamente con un verbale unico di accertamento e notificazione, che deve contenere:
a. gli esiti dettagliati dell’accertamento, con l’indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b. la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili entro il termine di trenta giorni (comma 2, art.33);
c. l’ammissione al pagamento, entro quindici giorni, della sanzione nella misura minima (o ¼ della sanzione prevista in misura fissa) in caso di ottemperanza alla diffida o di illeciti già regolarizzati;
d. la facoltà di estinguere le violazioni non sanabili o non sanate a seguito di diffida, mediante il pagamento di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/8162;
e. l’indicazione degli strumenti di tutela e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei relativi termini di impugnazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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