Premessa – Disco verde per la riduzione contributiva INAIL dei lavoratori agricoli. Infatti, è stata resa disponibile, per l’anno in corso, la riduzione dei premi INAIL nella misura massima del 20% dei contributi dovuti, comunque entro il limite annuo di 20milioni di euro. In particolare, ai fini dell’ammissione al beneficio, le aziende interessate dovranno presentare, a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre prossimo (considerato termine ultimo), apposita richiesta, esclusivamente con modalità telematica, mediante la registrazione sul sito dell'INAIL. A regime, invece, l'istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. A precisarlo è l’INAIL con la circolare n. 61/2012 illustrando altresì le procedure operative per la presentazione delle domande attraverso il servizio telematico in via esclusiva.
Lo sconto INAIL – Come è noto, la L. n. 247/2007 (c.d. protocollo sul welfare) prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’INAIL applichi una riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro. Nel dettaglio, la riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata a INPS ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.
Aziende interessate – Possono accedere al suddetto beneficio le imprese: in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della L. n. 123/2007.
Termini per l’istanza – Come precisato in premessa, per poter accedere alla riduzione contributiva INAIL è necessario presentare un’apposita richiesta di ammissione. A tal fine, è stato realizzato dall’INAIL un apposito servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva. Quanto ai termini, per quest’anno, le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012. Dal prossimo anno in poi, invece, la domanda dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
L’iter istruttorio – Una volta presentata l'istanza, la procedura provvederà in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre. La lista delle domande ammesse verrà trasferita all’INPS, la quale ha il compito di provvedere al controllo di regolarità contributiva. Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da Inps e Inail sono individuate le aziende beneficiarie e calcolata la percentuale di sconto per il 2012. La riduzione è applicata in aggiunta ad altre riduzioni spettanti alle aziende.
Annualità pregresse – Per le annualità pregresse (2008-2009-2010-2011) invece si applicherà la riduzione d’ufficio (senza istanza) alle aziende attive da almeno un biennio, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
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