29 agosto 2016

INAIL: assegno di incollocabilità in stand-by

L’importo dell’assegno di incollocabilità rimane confermato nella misura di 256,39 euro, a decorrere dal 1° luglio 2015

Autore: DANIELE BONADDIO
Rimane congelato, per quest’anno, l’importo della prestazione per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Infatti, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2015 (misura fissata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2015).

A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 29/2016.

Stop alla rivalutazione - L’importo del predetto assegno è di norma soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.

Lo stallo dell’importo contributivo è frutto della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la quale all’art. 1, co. 287 ha stabilito che “la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2014 - dicembre 2014” e il periodo “gennaio 2015 - dicembre 2015” è risultato pari al -0,1%, si confermano gli stessi valori del D.M. del 6 maggio 2015.

Assegno di incollocabilità – Si ricorda che l’assegno di incollocabilità è una prestazione che spetta agli invalidi del lavoro di età non superiore ai 65 anni, per i quali non sia applicabile il beneficio dell’assunzione obbligatoria.
A tal fine, è richiesto:
  • un grado di inabilità, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL, secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, fino al 31 dicembre 2006;
  • un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’articolo 13 del Decreto Legislativo 38/2000, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La rivalutazione - Le rendite erogate dall’INAIL hanno un duplice sistema di rivalutazione:
  1. il primo riguarda la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite che viene rivalutata, annualmente dal 1° luglio, in base all'indice ISTAT;
  2. il secondo, invece, si applica se nell'anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione.

Come ottenere l’assegno? Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza. La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento d’identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.
Una volta accertati i requisiti, il centro medico della sede INAIL competente ne verificherà l’esistenza con una visita medica. In caso di esito positivo, sarà comunicata all’assicurato l’accettazione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la sede specificherà all’interessato le motivazioni tramite posta.

Modalità di pagamento - Il pagamento, in particolare, può avvenire:
  • con accredito su conto corrente bancario o postale;
  • con accredito su libretto di deposito nominativo, bancario o postale (escluso per il settore navigazione);
  • con carta prepagata dotata di codice Iban;
  • per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l'Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all'estero (escluso per il settore navigazione);
  • • con assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro).
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