19 giugno 2015

INAIL. Cresce l’assegno di incollocabilità

A decorrere dal 1° luglio 2015 l’assegno di incollocabilità passa da 255,90 euro a 256,39 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
È stata rivalutata la prestazione per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2015 l’importo mensile dell'assegno di incollocabilità, così come indicato dal Decreto 6 maggio 2015 pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”, passa a 256,39 euro (255,90 euro fino al 30 giugno 2015). L’aggiornamento è dovuto a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI intervenuto tra il 2013 ed il 2014, pari allo 0,19%.

Assegno di incollocabilità – L’assegno di incollocabilità è una prestazione che spetta agli invalidi del lavoro di età non superiore ai 65 anni, per i quali non sia applicabile il beneficio dell’assunzione obbligatoria. A tal fine, è richiesto: un grado di inabilità, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL, secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, fino al 31 dicembre 2006; un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La rivalutazione - Le rendite erogate dall’INAIL hanno un duplice sistema di rivalutazione: il primo riguarda la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite che viene rivalutata, annualmente dal 1° luglio, in base dell'indice ISTAT; il secondo, invece, si applica se nell'anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione.

Come ottenere l’assegno? Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza. La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.
Una volta accertati i requisiti, il centro medico della sede INAIL competente ne verificherà l’esistenza con una visita medica. In caso di esito positivo, sarà comunicata all’assicurato l’accettazione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la sede specificherà all’interessato le motivazioni tramite posta.

Modalità di pagamento - Il pagamento, in particolare, può avvenire:
• con accredito su conto corrente bancario o postale;
• con accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (escluso per il settore navigazione);
• con carta prepagata dotata di codice Iban;
• per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l'Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all'estero (escluso per il settore navigazione);
• con assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro).
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