6 giugno 2013

INAIL. Quando presentare la dichiarazione delle retribuzioni?

Le aziende artigiane senza dipendenti devono comunque presentare la dichiarazione delle retribuzioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Dichiarazione delle retribuzioni anche per le aziende artigiane senza dipendenti. Infatti, qualora dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, bisogna indicare il valore “zero” nel campo “retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare per la dichiarazione delle retribuzioni. Il chiarimento arriva direttamente dalla Fondazione Studi dei C.d.L.

Il quesito –
Gli esperti della Fondazione Studi C.d.L. sono stati interrogati in merito alla correttezza del comportamento di una ditta individuale artigiana (parrucchiera) che, durante una visita ispettiva nel 2010, viene sorpresa con una dipendente regolarizzata per un solo giorno di presenza, il cui premio 2010 è stato pagato nei termini su quella posizione. Per gli anni successivi (2011 e 2012) invece, la ditta non ha presentato la dichiarazione delle retribuzioni, trattandosi di ditta artigiana che non occupava personale. Inoltre, viene chiesto se sia possibile cessare una sola “sezione” della posizione (quella dei dipendenti) trattandosi dell’unica posizione attiva ed ancora necessaria per pagare il premio della titolare artigiana che prosegue l’attività.

Risposta Fondazione Studi C.d.L. – In via preliminare, gli esperti della Fondazione Studi rammentano che per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati ad imprenditore artigiano è dovuto il pagamento di un premio speciale unitario annuale in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Tariffa artigiani di cui al DM 1.2.2001. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo annuale della dichiarazione delle retribuzioni qualora non occupino lavoratori dipendenti per i quali è invece dovuto il pagamento di un premio assicurativo ordinario calcolato in base al tasso di rischio della lavorazione svolta da applicare all’importo delle retribuzioni percepite. Dichiarazione che deve essere presentata anche in caso di aziende artigiane senza dipendenti, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti. In tale ipotesi deve essere indicato il valore “zero” nel campo “retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare per la dichiarazione delle retribuzioni. Ciò detto, nel caso di specie, il premio per la rata 2011, in assenza di una motivata comunicazione di riduzione di presunto, è stato calcolato sulle retribuzioni dell’anno 2010. Pertanto, in sede di autoliquidazione 2011/2012, la ditta avrebbe dovuto presentare la dichiarazione delle retribuzioni riportando il valore “zero” per l’anno 2011. Infine, i C.d.L. tengono a precisare che la cessazione della polizza dipendenti è cosa diversa dalla cessazione della posizione assicurativa (PAT) che resta attiva per la copertura assicurativa della polizza artigiani.
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