Premessa - L'INAIL, con la nota n. 6262/2013, ha comunicato le modalità previste per le iscrizioni con "riattivazione" del codice ditta. In particolare, al fine di mantenere l'unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l'Istituto assicurativo mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla "riattivazione" dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.
Normativa – Ai sensi dell’art. 10, c. 1 e 3 del D.M. 12 dicembre 2000, che disciplina le modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, è stato stabilito che: “il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo Unico, l'apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL” e che “l’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, […] nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale”.
Servizi telematici migliorati – Al riguardo la circolare rammenta che, al fine di migliorare i servizi telematici offerti all’utenza, a decorrere dal 30 settembre scorso, è stato modificato il servizio di iscrizione online. Nel dettaglio, dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la “riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.
Denunce di iscrizione - Da notare che i datori di lavoro interessati devono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi e in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 del D.P.R. 1124/1965 per l'assicurazione contro le malattie professionali fornendo altresì tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
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