6 ottobre 2011

Indennità di accompagnamento in caso di ricovero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa. L’I.N.P.S., in seguito ai quesiti posti da alcune Sedi, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo all’interpretazione da dare al disposto di legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero. I chiarimenti, di seguito illustrati, sono forniti nel messaggio I.N.P.S. n. 18291 del 26 settembre 2011.

Soggetti esclusi. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. Inoltre, l’indennità di accompagnamento non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Ricovero gratuito e a pagamento. Occorre effettuare un’importante precisazione fra “ricovero gratuito” e “ricovero a pagamento”.
- Per “ricovero gratuito” si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico dell’ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso in cui la contribuzione venga corrisposta da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base;
- Si considera invece “ricovero a pagamento” quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

L’Hospice. L’Hospice è una struttura che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero. Le cure in tali strutture sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare. La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.

I periodi di ricovero. I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando la dichiarazione “ICRIC” alla CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l’apposita procedura OnLine presente sul sito dell’I.N.P.S. – funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS. Ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, di tutti i periodi di ricovero, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni.

Il certificato medico. Infine, nel messaggio in commento, l’I.N.P.S. prevede che i disabili intellettivi e minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità un certificato medico. Al riguardo, non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici specialisti, dunque ne consegue che qualsiasi medico in costanza di iscrizione all’albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l’esonero.
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