20 aprile 2012

Indennità di co.co.co. I chiarimenti dell’INPS

L’Istituto previdenziale riepiloga i presupposti affinché i lavoratori,in forza di un contratto di co.co.co.,possano richiedere l’indennità.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute all’INPS in merito alle prestazioni una tantum in favore dei co.co.co., l’Istituto previdenziale, con il messaggio n. 6762 del 19 aprile scorso, ha pensato bene di fornirne un quadro di sintesi per ricevere tale indennità.

Quando è prevista l’indennità? –In via preliminare, l’INPS chiarisce che l’indennità spetta esclusivamente per quei lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto (c.d. co.co.pro). Pertanto, restano esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito dell’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (ad esempio, i c.d. mini co.co.co., i lavoratori autonomi occasionali, ecc.).Per quanto concerne invece, le collaborazioni con le PP.AA., restano esclusi dall’indennità tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di co.co.pro.

L’aliquota contributiva –L’Istituto previdenziale, nel ricordare che la prestazione in argomento è rivolta esclusivamente ai soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, precisa che per l’anno in corso l’aliquota contributiva è aumentata fino a raggiungere il 27,72% (lo 0,72% serve per finanziare l’indennità di maternità, l’ANF, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera). Per chi invece è iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria ed abbia un contratto di co.co.pro. si applica l’aliquota del 17%.

Monocommittenza – Altro aspetto trattato dall’INPS riguarda la monocommittenza, la quale interessa tutti i co.co.pro. che per il periodo di lavoro considerato ai fini della prestazione a sostegno del reddito in oggetto, non abbiano svolto contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un datore di lavoro o altro committente.Ad esempio,il requisito della monocommittenza può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il collaboratore a progetto abbia operato in favore di un committente nel periodo 1° gennaio – 30 giugno, e a favore di un altro committente nel periodo 1° luglio – 31 dicembre; viceversa il predetto requisito non può ritenersi sussistente nel caso in cui nel medesimo periodo di riferimento (1° luglio-31 dicembre) risultino stipulati più contratti di collaborazione in favore di diversi committenti.

Requisiti reddituali – Quanto al requisito reddituale, occorre che, per l’anno in corso, esso non sia inferiore a € 5.000 e non superiore a € 20.000.
Accredito contributivo – Ai fini contributivi invece, bisogna che l’accredito alla Gestione separata sia almeno di un mese nell’anno di riferimento e di almeno tre nell’anno precedente.

Assenza di contratto
–Infine, condizione che deve persistere al momento della presentazione della domanda di prestazione è l’assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi. Situazione che sarà opportunamente verificata mediante un riscontro dell’ultimo Emens prodotto al committente. Tuttavia, tale elemento potrebbe non essere sufficiente ad escludere l’assenza di lavoro, in quanto in presenza di un pagamento differito del compenso, il committente effettuerà l’Emens esclusivamente al momento del pagamento. Pertanto, con riferimento al periodo di lavoro, occorrerà consultare anche le dichiarazioni contenute nel documento“Unilav”.
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