20 aprile 2015

INPS–INAIL. Sottoscritta la convenzione

Il 14.01.2015 è entrata in vigore la nuova Convenzione per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Raggiunta la convenzione fra l’INPS e l’INAIL. Infatti, il 15 dicembre 2014 è stata sottoscritta tra i due Istituti una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.
La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal 14 gennaio 2015. La Convenzione può essere rinnovata su conforme volontà delle parti da manifestarsi con atto scritto.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 32/2015 e l’INAIL con la circolare n. 47/2015.

I ruoli – La suddetta Convenzione, come quella stipulata nel 2008, conferma i ruoli dei due Istituti, ossia:
• all’INAIL compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni, nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;
• mentre all’INPS compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza INAIL, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’INAIL, nonché la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.

Casi particolari –
Qualora nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi emergesse la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL provvederà tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all’INPS le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.
A fronte di tale richiesta, l’INPS è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’INAIL e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’INPS, l’INAIL non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.

Anticipazioni – Per quanto concerne le anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato dell’assicurato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente (comunque entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune), avviene con modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore.
In particolare, qualora si trattasse dell’INAIL, la prestazione economica dovrà essere anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta. Tale misura può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti, anche con riferimento ai tempi necessari per il conseguente adeguamento delle procedure, facendo salvi, ai fini della regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, i pagamenti eventualmente già disposti dall’INAIL.
Se invece si tratta dell’INPS, l’erogazione della prestazione economica risulta pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

Comunicazione – Tutte le comunicazioni tra i due istituti devono avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata, specificando nell’oggetto: “Convenzione INAIL-INPS - Casi di dubbia competenza”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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