Gli ingegneri e gli architetti che producono redditi di lavoro autonomo (art. 53, co. 1 del TUIR) e, contestualmente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso l’INARCASSA.
A chiarirlo è stato l’INPS con la Circolare n. 72/2015, che individua in maniera più chiara l’ente competente verso il quale i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o architetto devono assolvere gli obblighi contributivi.
Gestione separata INPS – L’iscrizione presso la Gestione separata INPS è disciplinata dalla Riforma Dini (L. n. 335/1995), la quale all’art. 2, c. 26 ha previsto l’obbligo di iscrizione ai “
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”.
Restano, invece, esclusi dalla contribuzione tutti “
i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria” (art. 6 del D.M. 281/1996). Pertanto, i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, esclusivamente per la quota dei redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria.
Quindi, rientrano nel campo di applicazione della Gestione separata INPS coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.
In parola più semplici ciò significa che, anche se l’esercizio dell’attività autonoma non è subordinata all’iscrizione ad apposito albo professionale, ovvero il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento, il lavoratore dovrà assolvere i propri obblighi contributivi presso la Gestione separata INPS.
Iscrizione INARCASSA – L’iscrizione presso la cassa degli architetti ed ingegneri, invece, è disciplinata dall’art. 21, co. 5 della L. n. 6/1981 e dall’art. 7 dello Statuo interno. In base alle suddette regole, sono obbligato all’iscrizione presso INARCASSA gli architetti ed ingegneri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:
• iscritti all’Albo professionale;
• titolari della partita I.V.A.;
• non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Va da sé, quindi, che non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA tutti i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato.
Attività professionali – Considerata l’elevata complessità, per alcune figure professionali, nell’individuare l’ente previdenziale presso il quale assolvere l’obbligo contributivo, l’INPS ha illustrato a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di attività riconducibili all’INPS o INARCASSA.
In particolare, devono iscriversi alla Gestione separata INPS: il consulente commerciale per società che vende computer; il procacciatore d'affari e consulente commerciale; l’orientatore professionale, l’imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici e il consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite).
Diversamente, sono soggetti all’iscrizione presso INARCASSA: l’ingegnere perito balistico; l’ingegnere consulente gestionale; l’amministratore di condominio; il consulente e programmatore informatico; il consulente ambientale; gli amministratori ed i componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell’energia, dell’edilizia, ecc.); il project manager nel settore ICT - telefonia mobile; il consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; i partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati.
Infine, l’INPS tiene a precisare che se nel medesimo anno solare l’ingegnere o l’architetto esercita, in via esclusiva, la libera professione e sia quindi assoggettato per la corrispondente parte dell’anno ad altra forma di previdenza obbligatoria l’imponibile contributivo dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni. Pertanto, la contribuzione dovuta alla gestione separata INPS ed all’INARCASSA dovrà essere commisurata ai mesi di effettiva iscrizione ai relativi Enti.