11 maggio 2016

INPS: ispezioni ad “effetto sorpresa”

I poteri di accertamento dei funzionari dell’INPS si estendono anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi

Autore: Daniele Bonaddio
I funzionari dell’INPS, che effettuano gli accessi ispettivi nelle aziende sulla base di un programma mensile, hanno libera autonomia nello scegliere i luoghi ed i tempi nei quali effettuare o proseguire l’accertamento, al fine di garantire il c.d. “effetto sorpresa”. Inoltre, vale sempre il principio generale secondo il quale le ispezioni vanno condotte necessariamente in coppia, nella fase di primo accesso, nonché nelle fasi successive dell’accertamento, compresa la redazione e sottoscrizione del verbale. È chiaro che se si tratta di un’azienda di grandi dimensioni, il primo accesso ispettivo potrà essere espletato anche da un ampio numero di funzionari ispettivi, al fine di garantire la necessaria tempestività nell’identificazione dei lavoratori presenti. Inoltre, qualora le circostanze ambientali lo richiedano, gli ispettori possono chiedere il coinvolgimento della forza pubblica, oltre che a tutela della sicurezza personale degli ispettori, anche della compiuta realizzazione dell’accertamento.

A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 76 aggiornando le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, anche in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, a tutela dei lavoratori, della leale concorrenza tra imprese e del mercato.

L’accesso ispettivo – Ma come avviene in pratica l’accesso ispettivo? Ebbene, prima di dar seguito all’accesso presso il soggetto destinatario della verifica, è necessario procedere alla fase di predisposizione della attività stessa, ossia raccogliere le informazioni necessarie e la documentazione utile per l’avvio dell’accertamento stesso, tramite l’applicativo “Piattaforma per l’Attività di Vigilanza”.

Successivamente si passa all’ispezione vera e propria, secondo i modi e i tempi consentiti dalla legge, ossia deve avvenire secondo i principi di collaborazione e rispetto che devono caratterizzare i rapporti tra personale ispettivo e soggetto ispezionato, in modo tale da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività lavorativa in corso, ferme restando le finalità e le esigenze proprie dell’accertamento stesso.

All’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro, mediante il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto per l’esercizio delle specifiche funzioni ispettive, in mancanza del quale l’accesso non potrà aver luogo.

A questo punto, il personale ispettivo informa il soggetto da verificare, laddove possibile, che può farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni. L’assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia in alcun modo la sua validità.

Se all’atto dell’accesso non risulti presente il datore di lavoro o un suo rappresentante, resta ferma comunque l'opportunità che lo stesso venga informato dell’accertamento in corso non appena possibile. Tuttavia, è possibile assecondare la richiesta di attendere l'arrivo del datore di lavoro, purché l'attesa sia ragionevole e non abbia evidenti intenti dilatori. In ogni caso, occorrerà comunque procedere all'identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all'acquisizione delle dichiarazioni degli stessi in considerazione della particolare importanza che, nella fase iniziale dell’accertamento, riveste il “fattore sorpresa” e della necessaria tempestività con cui alcuni adempimenti debbano essere effettuati al fine di garantire il buon esito dello stesso.

Potere di accertamento - Le innovazioni legislative susseguitesi nel tempo hanno inciso profondamente sull’attività degli ispettori, ampliandone le competenze e i poteri, determinando un necessario ripensamento del ruolo ispettivo, orientato ad un’azione omogenea, efficace ed efficiente, non più rivolta al solo contrasto, ma anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi. Infatti, ai funzionari ispettivi compete un complesso di poteri autoritativi che comprende, oltre al potere di ispezione e di accesso, quello di accertamento consistente nell’attività di osservazione, di ricerca di notizie e prove per verificare l’esistenza dei presupposti del rapporto assicurativo, dell’obbligazione contributiva e delle prestazioni, garantendo la corretta applicazione delle norme che regolamentano la materia.

Le dichiarazioni dei lavoratori devono essere raccolte, di norma, nel corso del primo accesso ispettivo, in stretto collegamento con l’identificazione delle persone trovate intente al lavoro e con la rilevazione delle modalità di impiego delle stesse.

Resta comunque salva la possibilità di eseguire successivi sopralluoghi ad hoc, qualora se ne ravvisi l’opportunità in relazione alla tipologia degli accertamenti.

Durante l’acquisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti (responsabile del personale, consulente, etc.). È evidente, infatti, come simili circostanze possano incidere sull’autonomia del dichiarante svilendo l’esito stesso dell’indagine ispettiva, dati gli inevitabili riflessi di natura psicologica derivanti dalla presenza della parte datoriale. Inoltre, se ritenuto utile ai fini dell’accertamento, possono essere acquisite anche le dichiarazioni di coloro che in passato abbiano prestato attività lavorativa presso il medesimo soggetto sottoposto a controllo.
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