Premessa - Istituito un nuovo codice da utilizzare da luglio 2011 per la compilazione delle denunce e-mens dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata. (Inps, messaggio n. 13753 del 30 giugno 2011).
Circolare Inps n. 71/2011 - Riprendendo alcune precisazioni del passato, l’Istituto ha reso noto, con la circolare n. 71 del 4 maggio 2011, che in applicazione dell’art. 39 della legge n. 183/2010, a decorrere dalla denuncia Emens di competenza novembre 2010, l’omesso versamento della contribuzione dovuta sui compensi dei lavoratori a progetto, o comunque dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del D.L.463/83, convertito in Legge 638/83. L’art. 39 ha l’evidente scopo di estendere anche ai committenti tenuti a versamenti contributivi alla “Gestione separata” la medesima fattispecie di reato, disciplinata dal citato art. 2, in precedenza applicabile solo ai datori di lavoro subordinato, uniformando in tal modo la disciplina in materia di sanzioni previste nei confronti dei datori di lavoro che omettano il versamento di contribuzione dovuta.
Codice denunce e-mens - I lavoratori interessati dalla norma sono tutti gli appartenenti alle categorie indicate all’art. 50, c. 1, lettera c-bis) del TUIR, quindi anche gli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Codice 1E Amministratore e legale rappresentante in carica - Al fine di individuare gli amministratori che alla data di scadenza del versamento contributivo omesso avevano la responsabilità legale di tale adempimento e nei cui confronti si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, è stato istituito il codice 1E “Amministratore e legale rappresentante in carica”.
Codice 1A Amministratore che non rivestono la carica di legale rappresentante - Diversamente, per gli altri amministratori che non rivestono la carica di legale rappresentante, dovrà continuare ad essere utilizzato il codice tipo rapporto 1A.
Valore 1E - Inoltre, l’Istituto specifica che il valore 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante.
Competenza novembre 2010 - Il nuovo valore non può essere utilizzato per denunce precedenti anche se relative a periodi in cui la norma era già entrata in vigore.
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