Premessa – Si riduce la misura degli interessi di mora. Infatti, a decorrere dallo scorso 1° maggio, la nuova misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è fissata al 5,14%. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 54/2014.
La normativa – In particolare, stiamo parlando dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Sul punto, si rammenta che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale. La suddetta norma dispone che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La riduzione – Ora, considerato che il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale. La variazione decorre dal 1° maggio 2014.
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