12 agosto 2014

Intermittenti. No al diritto di precedenza

Le nuove norme introdotte dal Jobs act in merito al diritto di precedenza non si applicano ai lavoratori intermittenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Non vi è assimilazione, dal punto di visto del diritto di precedenza, tra rapporto di lavoro a termine e rapporto di lavoro intermittente. Quest’ultimo istituto, infatti, stante le particolarità gestionali dello stesso, soggiace a una propria normativa. Di diverso avviso è invece l’INPS il quale, in relazione alle agevolazioni contributive, ha evidenziato come il diritto di precedenza relativo ai rapporti a termine sia applicabile anche ai contratti di lavoro intermittenti. Ad affermarlo è la Fondazione Studi CdL nella circolare n. 16/2014, analizzando l’istituto e l’applicabilità del diritto di precedenza rivisitato dal recente Jobs act (L. n. 78/2014).

Lavoro stagionale - Il comma 4-quinquies, art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 dispone che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali abbia diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto opera quindi solamente in due casi: in caso di nuove assunzioni a termine e per le medesime attività stagionali. Per godere del diritto di precedenza, il lavoratore deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione e il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro non stagionale – Il comma 4-quater dispone invece che il lavoratore, il quale nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, abbia diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto opera quindi: se è stato prestato lavoro per più di 6 mesi, anche cumulando più contratti a termine; per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; a condizione che si tratti delle mansioni già espletate (le medesime) in esecuzione dei rapporti a termine. In quest’ultimo caso, il lavoratore deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione e il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le novità – Ciò detto, si illustrano le integrazioni effettuate sul diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte dello stesso datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni, oggetto del contratto a termine. In particolare:
 ai fini dell’integrazione del limite minimo di sei mesi di durata del rapporto a termine si computano anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità;
 il diritto di precedenza vale non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro;
 il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
Esercizio del diritto – Il diritto di precedenza, ricordano gli esperti della Fondazione Studi, deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di apposizione del termine e può essere esercitato dal lavoratore se lo stesso ha manifestato la propria volontà entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali. Tale diritto di precedenza, se opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Diritto di precedenza e intermittenti – Come precisato in premessa, ai lavoratori con contratto intermittente a termine non è applicabile l'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001. Infatti, il D.Lgs. n. 368/2001 disciplina l'utilizzo del contratto a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione il contratto a chiamata. Pertanto, affermano gli esperti della Fondazione Studi, non appare corretto ipotizzare che la normativa prevista dal D.Lgs. n. 368/2001 sia applicabile anche al rapporto di lavoro intermittente, il quale, stante le particolarità gestionali dello stesso, soggiace a una propria normativa. Il rapporto di lavoro job on call a tempo determinato non potrà essere nemmeno assimilato, dal punto di vista del diritto di precedenza, al rapporto di lavoro a termine. Affermazione, questa, in contrasto con l’INPS il quale, in relazione alle agevolazioni contributive, ha evidenziato come il diritto di precedenza relativo ai rapporti a termine sia applicabile anche ai contratti di lavoro intermittenti.
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