22 marzo 2016

Invalidità civile: debutta il “Certificato medico integrativo”

Addio al “certificato di intrasportabilità”: spazio al certificato “integrativo”

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Nell’ambito delle procedure internet di “acquisizione certificato medico” per i medici certificatori, l’INPS ha introdotto un nuovo certificato, denominato “integrativo”, che sostituisce l’attuale versione del modello D (“certificato di intrasportabilità”). Il certificato potrà essere richiesto solo per determinate finalità; inoltre, può essere compilato e trasmesso esclusivamente nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1263/2016.

Certificato medico integrativo – Il Certificato medico introduttivo può essere utilizzato esclusivamente:
  • per richiedere la visita domiciliare;
  • per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento.

Tale certificato, oltre a poter essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo, prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e all’ eventuale richiesta di visita domiciliare.

Laddove venisse selezionata la tipologia “invalidità civile”, il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella “” o quella “NO” relative alle dizioni “Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Se invece il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce “Non mi esprimo”.

L’Istituto Previdenziale ribadisce, inoltre, che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella “NO”, non sarà poi possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, a meno che, successivamente alla presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le dizioni precedentemente non riportate.

Infine, è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di “sordocecità” ai sensi della Legge 24 giugno 2010, n. 107.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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