13 maggio 2016

Ispezioni INPS: il verbale unico di accertamento

Imprese a conduzione familiare sotto la lente dell’INPS: gli ispettori verificheranno il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
A seguito del verbale di primo accesso, il personale ispettivo dell’INPS procede a redigere il verbale conclusivo dell’accertamento ispettivo, ossia alla constatazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza. In tale provvedimento, che in ogni caso deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso, gli ispettori devono provvedere a contestare tutte le violazioni di propria competenza rilevate nel corso dell’accertamento, unitamente ai relativi importi per contributi, sanzioni civili e/o amministrative, corredando il tutto con la specifica illustrazione di ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti accertati e ad assicurare il diritto di difesa del destinatario.

Con riferimento al contenuto delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori, in quanto non dotate di valenza probatoria precostituita, è necessario che queste ultime siano confermate da altri elementi documentali di carattere formale e/o informale o da quanto risulta da ulteriori dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori o da terzi. Di quest’ultime, le c.d. “dichiarazioni incrociate”, va dato atto nell'ambito del profilo motivatorio del provvedimento. A tal proposito, è necessario chiarire che, a tutela della riservatezza dei lavoratori, il riportare nella motivazione del provvedimento parte del contenuto delle dichiarazioni raccolte da quest’ultimi, in quanto spontanee, non deve implicare alcun riferimento alle generalità di coloro che le hanno rilasciate, né tantomeno deve rendere riconoscibile il dichiarante.

Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro – Per una corretta qualificazione dei rapporti di lavoro accertati, i funzionari dell’INPS dovranno acquisire agli atti anche ogni documentazione aziendale che possa essere utile a comprovare le effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Gli ispettori porranno particolare attenzione nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso. In tale ambito, le circostanze eventualmente riferite dai lavoratori in sede di dichiarazione, vanno accuratamente analizzate al fine di evidenziare e descrivere eventuali incongruità riscontrate.
La stessa cura dovrà essere assicurata nella fotografia degli assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di posizioni assicurative tra componenti dello stesso nucleo familiare in contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del relativo onere della prova contraria.

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni - Nei casi caratterizzati da particolare complessità, è ipotizzabile l’acquisizione di un’ulteriore dichiarazione del datore di lavoro prima della chiusura dell'accertamento, cioè nel momento in cui è già chiaro lo scenario conclusivo dell'ispezione, con il duplice scopo di rafforzare le tesi enunciate nel verbale e di dare la possibilità all'impresa di chiarire eventuali incongruenze individuate dall’ispettore, nell’ottica di valorizzare l’aspetto collaborativo dell’attività di vigilanza.

Illeciti amministrativi – Laddove sia accertata la commissione di illeciti amministrativi, con il verbale unico di accertamento e di notificazione, il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido vengono informati di tutte le contestazioni mosse nei loro confronti, nonché dell’eventuali diffide a regolarizzare, nel rispetto del principio di ragionevolezza e di trasparenza dell’azione amministrativa.

Per consentire un’adeguata tutela del diritto di difesa del soggetto ispezionato, il verbale unico di accertamento e notificazione dovrà contenere l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Qualora al termine dell’attività di verifica, il personale ispettivo non abbia rilevato alcuna irregolarità, lo stesso redige e notifica apposito verbale di constatata regolarità ai sensi dell’art. 3, comma 20, della Legge n. 335/1995.
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