16 maggio 2016

Ispezioni INPS: notifica del verbale e atti conclusivi

Autore: Daniele Bonaddio
Al termine del verbale unico di accertamento, gli ispettori dell’INPS procedono alla notifica del verbale, che serve per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche accertate nel medesimo provvedimento. Dunque, risulta di estrema importanza rispettare forme e termini previsti dalla legge per il suo perfezionamento, che presuppone innanzitutto la consegna “a mani” del destinatario del verbale, metodo che garantisce la certezza e la determinatezza dell’adempimento. Laddove ciò non sia possibile, nelle more della definizione delle modalità tecniche di notifica del verbale a mezzo Posta Elettronica Certificata, occorrerà procedere con la consueta modalità di notifica per posta.

Per quanto concerne i termini di notifica, il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si è concluso l’accertamento. Tale termine coincide con quello dell’acquisizione di tutti i dati e dei riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.

Con riferimento al momento di perfezionamento della notifica, conformemente a quanto previsto dal nostro ordinamento processuale, lo stesso rileva distintamente a seconda che si tratti del soggetto notificante o del destinatario.

Ne consegue che i 90 giorni, entro i quali devono essere notificati tutti gli illeciti mediante verbale unico di accertamento decorreranno per il soggetto notificante, nei casi di notifica a mezzo posta, dalla data di spedizione della raccomandata; per il soggetto destinatario invece la notifica sarà perfezionata dalla data di ricezione della raccomandata contenente la contestazione degli illeciti.

Quanto ai soggetti c.d. “irreperibili” ex art. 140 c.p.c., la notifica potrà dirsi perfezionata con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito o, comunque, decorsi 10 giorni dalla spedizione della medesima.

Atti conclusivi - Passando alle fasi successive alla conclusione dell’accertamento, appare opportuno ricordare che, in generale, la competenza dell’ispettore cessa con la notifica a mani o a mezzo raccomandata del verbale contenente l’addebito contributivo.

Tuttavia si ritiene utile riepilogare alcuni oneri che permangono in tale fase.

Innanzitutto, l’ispettore dovrà compilare le denunce contributive da trasmettere in via telematica, tramite valigetta ispettiva, alla procedura del recupero crediti.

Nel medesimo verbale l’ispettore diffida il datore di lavoro ad adempiere l'obbligo di presentazione e/o rettifica e/o annullamento dei flussi individuali EMens e/o UniEmens per garantire l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori interessati, relativamente ai periodi di lavoro oggetto del recupero, tenendo conto, a seconda dei casi, dell’imponibile o del maggior imponibile accertato.

In ogni caso l’ispettore deve corredare il verbale con un prospetto relativo alle retribuzioni individuali e agli altri dati utili ai fini dell’accreditamento della contribuzione dovuta.

In ordine alla responsabilità dell’ispettore per tutti gli atti a rilevanza esterna emessi nell’ambito dello svolgimento della funzione di vigilanza ispettiva, egli provvederà alla predisposizione di tutte le comunicazioni ad uso sia degli uffici amministrativi interni che delle altre Amministrazioni e/o soggetti interessati.

Nell’eventualità in cui si contestino illeciti diffidabili, l’ispettore deve verificare l’ottemperanza alla diffida nel termine di:
45 giorni (30 per la regolarizzazione della condotta e 15 per il pagamento della sanzione amministrativa in misura c.d. ridottissima) ovvero;
120 giorniin presenza di lavoratori in nero ancora in forza.

In caso di inadempimento ovvero di mancato pagamento nei successivi 60 giorni della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81, l’ispettore provvederà alla predisposizione del rapporto, da trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
A tal fine, l’ispettore avrà cura di corredare il rapporto di ogni documentazione necessaria a comprovare le violazioni contestate, l’avvenuta notifica e il successivo comportamento tenuto dal soggetto trasgressore e dall’eventuale obbligato solidale.

L’obbligo del rapporto giudiziario si considererà adempiuto per effetto stesso dell'informativa al Dirigente responsabile, che a sua volta dovrà riferire i fatti in questione all'Autorità Giudiziaria.

Il personale ispettivo è tenuto altresì a comunicare, nelle medesime modalità alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d, della Legge n. 413/1991.

Infine, una volta compiuti i richiamati adempimenti successivi alla conclusione dell’accertamento, l’ispettore curerà la trasmissione del fascicolo alla U.O. Accertamento e Gestione del credito per l’avvio del recupero del credito accertato, fermo restando che nei casi in cui risulti presentato ricorso amministrativo e/o giudiziario, lo stesso ispettore potrà essere chiamato a fornire gli elementi utili ai fini della relativa istruttoria.
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