16 ottobre 2015

Italia-Turchia: accordo sulla previdenza sociale

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo tra l’Italia e la Turchia sulla previdenza sociale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si applicano le regole del “pro rata” (pensione in regime internazionale) in caso di totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e la Turchia. Al contrario, se il diritto alla pensione sia acquisito sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in Italia o in Turchia, l’Istituzione competente calcolerà le prestazioni da concedere esclusivamente sulla base dei periodi maturati ai sensi della legislazione da essa applicata (pensione autonoma/in regime nazionale).

A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 168/2015, che fornisce le prime istruzioni in merito all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, in vigore dal 1° agosto 2015.

Campo di applicazione – L’Accordo in trattazione, per quanto concerne la legislazione italiana, si applica:
• all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;
• all’assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
• all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• all’assicurazione per la disoccupazione involontaria;
• ai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
Con riferimento invece alla legislazione turca, l’Accordo si applica:
• all’invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
• all’invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
• all’invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
• all’invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso fondi.

Sul punto, l’INPS tiene a precisare che l’Accordo si applica, a prescindere dalla loro cittadinanza, alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti, nonché ai familiari e superstiti di tali persone.
Principio della territorialità – Ai fini della legislazione applicabile, l’Accordo conferma il principio della territorialità, in base al quale il lavoratore che svolge un’attività lavorativa nel territorio di una parte contraente è soggetto alla legislazione di tale parte. In particolare, i lavoratori impiegati nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle parti contraenti sono soggetti alla legislazione della parte in cui lavorano. Tale principio si applica anche se il lavoratore risieda nel territorio dell’altra parte contraente o se il datore di lavoro o la sua sede legale sia ubicata nel territorio dell’altra parte.

Distacco temporaneo – Per quanto riguarda il distacco temporaneo, il lavoratore impiegato nel territorio di una parte contraente, resta soggetto, in deroga al principio di territorialità, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Analoga disposizione è prevista per il lavoratore autonomo che svolga la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti e che si trasferisca nel territorio dell’altra parte contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività. Anche in tale fattispecie il lavoratore resta soggetto alla legislazione della prima parte contraente per un periodo non superiore a 24 mesi.
In entrambi i casi, detto periodo potrà essere prorogato previa autorizzazione delle Autorità Competenti di entrambe le parti contraenti.
Totalizzazione – Sul fronte della totalizzazione dei periodi assicurativi, l’Accordo prevede una importante novità rispetto alla Convenzione europea che in precedenza disciplina la previdenza speciale dei paesi in questione. Infatti, con riferimento alle domande con autorizzazione avente decorrenza dal 1° agosto 2015, i periodi maturati in Turchia non possono più essere totalizzati per perfezionare il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana. Tale requisito dovrà essere accertato sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in Italia.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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