21 novembre 2014

L’abolizione della L. 407/90 non conviene alle aziende

Secondo i CdL, eliminare la Legge 407/90 danneggia fortemente l’occupazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’eliminazione dal prossimo anno della L. 407/90 rischia di avere delle ripercussioni negative in tema di assunzioni nel nostro Paese. A pensarlo è la Fondazione Studi CdL che nella circolare n. 19/2014 valuta i diversi impatti degli sgravi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 che, nelle previsioni del Governo, andrebbe a sostituire quelli previsti dalla Legge 407 del 1990. La preoccupazione principale dei CdL e in particolare del Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca, è che se non venisse “introdotta una norma di pari impatto economico-sociale, si avrebbero immediate ripercussioni sui già traballanti livelli occupazionali”. Ciò anche in considerazione del fatto che grazie alla L. 407/90 sono stati avviati in questi 24 anni alcuni milioni di rapporti di lavoro, specie nei territori del Mezzogiorno dove vige lo sgravio contributivo del 100%. I CdL, inoltre, hanno analizzato il progetto governativo sul contratto a tutele crescenti in base a due aspetti: la natura della riduzione del costo e la convenienza rispetto ad altre agevolazioni.

Natura dell’agevolazione –
Per quanto concerne il primo profilo, ossia la natura della riduzione del costo, i CdL rilevano una contraddizione non di poco conto nella normativa che s’intende introdurre. Infatti, da un lato, l’intervento è giudicato come “sgravio contributivo” (quindi di agevolazione contributiva) alla riduzione del costo del lavoro per tre anni; dall’altro lato, la norma definisce la riduzione un “esonero” contributivo, quindi facendo presumere che non sia un’agevolazione contributiva, ma una riduzione strutturale del costo del lavoro seppure temporanea. Tale aspetto non è da sottovalutare, in quanto se l’intervento contenuto nell’art. 12 della Legge di Stabilità fosse qualificato come “agevolazione contributiva”, allora in tal caso scatterebbero una serie di norme che fissano condizioni stringenti per la relativa fruizione. Infatti, la riduzione spetterebbe esclusivamente se subordinata: alla regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; al fatto che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo; qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, l’assunzione deve riguardare una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori sospesi; alla circostanza che il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA); al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai Regolamenti comunitari.

L. 407/90 – Il disegno di legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei contributi, sopprime dal prossimo anno la previsione agevolativa “principe” del nostro sistema previdenziale: la L. 407/90. L’agevolazione, in particolare, spetta esclusivamente a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIGS da almeno 24 mesi. Quanto all’importo dell’agevolazione, esso corrisponde al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, ovvero al 100% in caso di assunzioni eseguiti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, oppure da imprese artigiane. Affinché il datore possa fruire dell’agevolazione in questione è necessario che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Inoltre, lo sgravio è ripetibile, ricorrendone le condizioni in capo al medesimo lavoratore.

Legge di Stabilità 2015 -
Mentre gli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2016, non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato. L’importo massimo agevolabile in tal caso è di 8.060 euro ed ha una durata triennale (36 mesi). Ad essere agevolati sono esclusivamente le assunzioni dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo. L’agevolazione, inoltre, non varrà per: i lavoratori domestici e per gli apprendisti. Restano esclusi, altresì, le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue, che il lavoratore assunto deve essere alla ricerca di prima occupazione o disoccupato da almeno sei mesi o con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato. Inoltre, l’agevolazione non è accessibile per i lavoratori che fanno parte di imprese collegate o controllate.

Agevolazioni a confronto –
Dopo aver illustrato i due incentivi, la Fondazione Studi ha ipotizzato l’assunzione di un lavoratore nel 2015, con una retribuzione lorda annuale di 19.600 euro. Tralasciando il fatto dell’arco temporale di applicazione limitato ad un solo anno solare, il nuovo sgravio proposto dal Ddl Stabilità 2015 ha un impatto meno positivo di quanto appaia in prima battuta. Infatti, considerando lo sgravio nell’arco dei tre anni, il nuovo incentivo arriva a 18.157,44 euro, mentre con lo sgravio ex L. 407/1990 (ipotizzando l’assunzione in una zona svantaggiata e dunque sgravio totale) il datore di lavoro è esonerato per 25.801,44 euro. Importo, questo, che scende a 12.900,72 euro se l’assunzione viene fatta in un zona non svantaggiata (decontribuzione al 50%).

Conclusioni CdL –
Alla luce di quanto su illustrato, i CdL ritengono che per la generalità dei datori di lavoro i quali operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti su tutto il territorio nazionale, la soppressione della Legge n. 407/1990 risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele crescenti. Inoltre, considerando che il DDL Jobs Act prevede un intervento in materia di agevolazioni, occorre valutare se fare una maggiore riflessione prima di procedere alla soppressione di un’agevolazione che risulta finalizzata a consentire a disoccupati e cassaintegrati di lunga durata una maggiore possibilità di reimpiego. Pertanto, i CdL invitano al Governo a una profonda riflessione prima di introdurre novità nell'ambito delle agevolazioni per assumere.
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