Premessa - L’INPDAP, con la circolare n. 20 del 23 dicembre 2011, ha annunciato il passaggio dal “principio di competenza” al “principio di cassa”, rendendo di conseguenza universalmente applicabile il calcolo della contribuzione in base all’aliquota vigente all’atto dell’erogazione della voce retributiva. Inoltre, sono state aggiornate le denunce mensili contributive, dando vita alla nuova “DMA 2”, la quale entrerà in vigore a decorrere dalle retribuzioni del mese di luglio 2012, consentendo una maggiore efficienza nella gestione delle entrate contributive, del monitoraggio, della contribuzione figurativa e degli obblighi nei confronti del casellario degli iscritti attivi.
La nuova “DMA 2” – La denuncia mensile analitica è obbligatoria per tutti gli enti e amministrazioni iscritti all’INPDAP, e consiste nella comunicazione mensile all’Istituto, in via telematica, di dati retributivi e informazioni necessari per implementare le posizioni assicurative individuali dei lavoratori utili alla definizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Diverse sono le novità previste dal nuovo modello. In primo luogo, si tratta di modifiche miranti ad attualizzare il contenuto della denuncia rispetto all'evoluzione legislativa e alla necessità di monitorare l’andamento delle variabili che incidono sugli gli oneri a carico dell'INPDAP nella gestione delle pensioni. Le altre novità, inoltre, hanno finalità di razionalizzare il contenuto della stessa denuncia, di acquisire mensilmente gli elementi informativi per i casi di contribuzione figurativa senza oneri per il lavoratore, di consentire anche ai soggetti che erogano compensi a lavoratori e che non assumono per gli stessi il ruolo di sostituto di imposta, di inviare le informazioni necessarie a implementare la posizione assicurativa nel caso in cui il sostituto di imposta non sia in grado di inviare i dati all'INPDAP; infine, di recepire l'orientamento dell'INPDAP di generalizzare il principio di cassa per le aliquote contributive da applicare.
Il “principio di cassa” - Come precisato in premessa, l’INPDAP ha reso noto il passaggio dal “principio di competenza” a quello di “cassa”, estendendo tale criterio di calcolo a tutte le tipologie di imponibili contributivi e, quindi anche ai proventi aventi diversa natura. Esso rappresenta una delle innovazioni più significative delle modalità di compilazione della “DMA” in quanto, i contributi vengono calcolati applicando l'aliquota vigente all'atto della liquidazione delle retribuzioni con la conseguente implementazione della posizione assicurativa, ferme restando le regole vigenti per l'individuazione della base imponibile ai fini del calcolo della prima quota per le prestazioni pensionistiche e previdenziali.
I soggetti obbligati - Sono tenuti a presentare la “DMA 2”:
- tutte le Amministrazioni ed Enti iscritti alle gestioni:
- Cassa Trattamento pensionistici dei dipendenti statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali;
- ENAM.
I termini della denuncia - Quanto ai termini da rispettare, la denuncia deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
La decorrenza - Le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa e per il calcolo del dovuto contributivo definiti per la “DMA 2” entreranno in vigore a decorrere dalle retribuzione del mese di luglio 2012.
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