Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, a partire dal 25 giugno 2015 non risulta più obbligatoria l’indicazione del progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sono stati, altresì, eliminati gli ulteriori elementi vincolanti che dovevano essere contenuti nel medesimo contratto di lavoro nel rispetto degli artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/2003; pertanto, nell’attuale quadro normativo, tali forme di collaborazione faranno riferimento all’art. 409 del c.p.c.
La presenza di un progetto in una co.co.co. non deve intendersi come vietata, ma non ne costituisce più elemento qualificante e non è dunque più utile alla corretta caratterizzazione della tipologia contrattuale (attualmente, dunque, non esistono regole specifiche per le co.co.co.). A fronte dell’eliminazione del progetto, l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto una “presunzione di subordinazione” quando sono tutti contemporaneamente presenti i seguenti elementi:
• esclusiva personalità della prestazione;
• continuatività della prestazione;
• prestazione organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Dunque, in considerazione del fatto che risulta sempre più difficile inquadrare gli elementi tipici del contratto di co.co.co., il datore di lavoro potrebbe valutare di far certificare il contratto, al fine di porre temporaneamente inefficacia qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata. Si ricorda che tale effetto può essere superato esclusivamente attraverso una successiva differente valutazione del giudice al quale il legislatore non può sottrarre la qualificazione dei rapporti finalizzata al riconoscimento dei diritti che ne conseguono.
Co.co.co. post 25.06.2015 – Laddove un committente intende far certificare il contratto, oltre agli indici appena visti, la Commissione di certificazione è chiamata a valutare alcuni specifici elementi anche se non sussiste un effettivo vincolo giuridico della forma scritta.
Gli elementi sono:
• indicazione della durata: il contratto di co.co.co. può essere stipulato dall'azienda per ottenere dal collaboratore una prestazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Il contratto può contemplare anche una prestazione che non si esaurisce con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché essa sia in concreto funzionale ad un'attività e ad un'esigenza del committente;
• modalità di esecuzione dell’opera o del servizio: il collaboratore non offre le proprie energie lavorative, come nel lavoro subordinato, ma svolge un’attività finalizzata alla realizzazione di un'opera o un servizio, che deve essere predeterminata dalle parti e che, essendo per definizione continuativa nel tempo, presuppone una pianificazione del lavoro che poi verrà svolto dal lavoratore in autonomia. Inoltre, il tempo di esecuzione del lavoro di regola non rileva per la quantificazione della prestazione e per la determinazione del compenso. È, tuttavia, possibile che il contratto preveda alcuni vincoli in funzione delle esigenze di coordinamento tra il collaboratore e l'organizzazione produttiva del committente. Si sottolinea, quindi, che la previsione di vincoli di orario per il collaboratore non è incompatibile con il lavoro coordinato e continuativo, purché tale vincolo sia necessario in funzione del coordinamento tra il collaboratore stesso e l'organizzazione produttiva del committente e purché in tal caso non sia poi previsto anche un obbligo di svolgere la prestazione in un determinato luogo (generalmente la sede del Committente);
• corrispettivo e i criteri per la sua determinazione: il compenso è liberamente definito dalle parti salvo il caso in cui esista una disciplina contrattuale collettiva di riferimento. In tal caso le disposizioni di detta disciplina divengono cogenti e solo superabili in melius dalle pattuizioni individuali. La previsione di un compenso orario per il collaboratore non è incompatibile con il lavoro autonomo coordinato e continuativo, purché tale previsione sia coerente e funzionale con la tipologia di prestazione da svolgere. Il contratto deve contenere i tempi di erogazione del compenso che potranno essere mensili o settimanali ma anche giornalieri e ciò in base alla convenienza delle parti. È necessario che venga indicata nel contratto anche la modalità di pagamento del compenso. Non è indispensabile che venga prevista una specifica disciplina dei rimborsi spese;
• le forme di coordinamento della prestazione: è opportuno che nel contratto siano presenti le forme di coordinamento tra lavoratore e committente in merito all’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.
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