27 gennaio 2012

La pensione decorre dal primo giorno del mese

Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, occorre l’effettiva cessazione dell’attività

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –L’INPS, con il messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012, nel riepilogare le recenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell’art. 24 della L. n. 214/2011, entrati in vigore dal 1° gennaio scorso, fornisce le prime istruzioni di carattere operativo per quanto concerne l’introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dallo scorso 1° gennaio, e la decorrenza della pensione di vecchiaia e anticipata. Inoltre, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che coloro i quali abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011, conseguono il diritto alla pensione secondo la normativa previgente.

I requisiti –Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono stati modificati i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici sia per le donne che per gli uomini, con la soppressione definitiva della pensione di anzianità (sistema delle quote); pertanto, ora, per pensionarsi rimangono soltanto due vie: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata:
- la pensione di vecchiaia, fermo restando 20 anni di contributi, prevede un graduale processo di livellamento al rialzo, che vedrà convogliare verso una sola soglia anagrafica (66 anni entro il 2018), sia uomini che donne;
- mentre la pensione di anzianitàsarà accessibile solo con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne (contro il vecchio requisito di 40 anni di lavoro), con l’opportunità di lavorare fino a 70 anni secondo un meccanismo “flessibile” che premia coloro che si pensionano in età avanzata.

La decorrenza –Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, dopo il 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Per chi, invece, perfeziona i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

Il calcolo contributivo –Come ampiamente discusso nel mese di dicembre scorso, a decorrere dal 1° gennaio scorso, è stato applicato il sistema contributivo pro rata per tutti. Al riguardo, l’INPS precisa che in attesa dell’adeguamento delle procedure occorre:
- liquidare in via provvisoria le pensionicon decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzionesuccessiva al 31 dicembre 2011;
- liquidare in via provvisoria le pensionida liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo diQuiescenza Poste se risultanoaccreditati contributi nel mese di gennaio 2012;
- liquidare le pensioni in regime di Convenzione Internazionale con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011;
- non liquidare i supplementi contributividi pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre2011.
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