27 novembre 2013

La sorte del contributo integrativo del 4% tra ingegneri e architetti

Dal 1° gennaio 2013 la collaborazione tra professionisti (ingegneri e architetti) prevede il versamento del contributo integrativo del 4% dovuto a Inarcassa

Autore: Redazione Fiscal Focus
Per gli architetti e gli ingegneri il contributo soggettivo da versare per i redditi del 2013 è aumentato al 14,5%. Per il contributo integrativo, dopo l'incremento dal 2% al 4% a decorrere dal 2011, dal 1° gennaio 2013 il prelievo deve essere applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.
Il contributo integrativo, dal 1° gennaio 2013, viene quindi applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.

Regolamento del versamento al momento della dichiarazione dei redditi – Tale contributo non è assoggettabile all’Irpef e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Quindi, non concorre alla formazione né del reddito né del volume d’affari e non è deducibile (cfr. Cassazione, sezione tributaria, sentenze del 31 marzo 2008 e n. 14019/2007).
Si osserva che Inarcassa, ente previdenziale degli ingegneri e architetti, specifica nel proprio sito web che alla determinazione del volume di affari ai fini Iva ex articolo 20 del D.P.R. 633/1972, base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, concorrono tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.
Non concorrono, invece, le operazioni escluse dal regime Iva, come le prestazioni di servizi relative a immobili situati all’estero, le prestazioni relative a beni mobili effettuate all’estero, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica rese a clienti extra-UE (art. 7 dello stesso Decreto IVA).

Il meccanismo di "retrocessione" sul contributo versato - Il meccanismo di "retrocessione" si esplica dal 1° gennaio 2013 e si sostanzia nel fatto che una parte del contributo integrativo, ovvero di quel 4% posto in fattura, è riconosciuta ai fini previdenziali per la formazione del cosiddetto montante contributivo individuale, al fine di garantire pensioni di importo più adeguato.
In altre parole, una porzione di quel 4% viene accantonata per la futura pensione del professionista. La percentuale trasferita sarà maggiore per i giovani (50%) e progressivamente andrà a ridursi per gli altri.
Ad esempio, coloro che al 31 dicembre 2012 avevano maturato un’anzianità retributiva di 10 anni, il 50% del contributo integrativo versato viene calcolato nel montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, determina la pensione del professionista.
Per i professionisti che invece, al 31 dicembre 2012, hanno un'anzianità Inarcassa compresa tra i 10 e i 20 anni, la percentuale di contributo integrativo che viene inserita nel montante scende al 43,75% e così via. Non vi sarà alcuna retrocessione, qualora venga superata la soglia massima di volume d’affari Iva di 160.000 euro.

Contributo al 4% anche per i clienti esteri - Una delle conseguenze dell'inclusione nel volume d'affari delle prestazioni di consulenza effettuate da soggetti Iva residenti in Italia nei confronti di committenti Ue ed extra-Ue, è che dal 1° gennaio 2013 i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo devono addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione previdenziale del 2% o del 4%, attraverso l'esposizione nelle fatture di consulenza.

Dato che i contributi integrativi sono dovuti alle Casse di previdenza, in base al volume d'affari, per evitare di essere colpiti direttamente dalla nuova maggiorazione, questa dovrà essere addebitata al committente straniero.

Nelle fatture senza addebito d’imposta (Iva) verso l'estero, i consulenti dovranno inserire il contributo integrativo, che varia dal 2% al 4%, mentre l'esenzione rimane per i documenti Iva precedenti, anche non incassati.

Qualora, in luogo delle fatture, fossero stati emessi nel 2012 delle pro-forma (avvisi di fattura senza indicazione del contributo) e questi non siano stati ancora incassati, si consiglia di annullarli e di riemetterli nel 2013 (con la maggiorazione della Cassa), in quanto il loro incasso nel 2013 comporta l'emissione della fattura con l'applicazione del contributo integrativo.
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