4 novembre 2015

Lavoratori marittimi: chiarimenti sulla pensione di vecchiaia anticipata

Autore: redazione fiscal focus

L’INPS, con il messaggio n. 6701 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della L. n. 413/1984 in favore dei lavoratori marittimi. Più nel dettaglio, alcune Sedihanno avanzato delucidazioni relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione, allegando la dichiarazione dell’azienda relativa all’attestazione dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione risulti la sola qualifica di comandante.


Sul punto, l’Istituto previdenziale ha dapprima precisato che il libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della navigazione, una doppia valenza:


  • abilita alla professione marittima;
  • attesta il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi.

Inoltre, è necessario considerare che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante.


Pertanto, ai fini dell’accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante.


Mentre solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante.


Il chiarimento istituzionale è giunto a seguito del messaggio n. 2409/2015, con il quale si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato al richiamato messaggio.


Pensione di vecchiaia anticipata – Si ricorda, infine, che a norma dell’art. 31 della L. n. 413/1984 i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del 55° anno di età, purché facciano valere 1040 settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – nonché della normativa preesistente, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.


Da notare che tale tipologia di pensione è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dall’assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy