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L’INPS, con il messaggio n. 6701 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della L. n. 413/1984 in favore dei lavoratori marittimi. Più nel dettaglio, alcune Sedihanno avanzato delucidazioni relativamente a casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione, allegando la dichiarazione dell’azienda relativa all’attestazione dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione risulti la sola qualifica di comandante.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ha dapprima precisato che il libretto di navigazione è un atto che ha, ai sensi del codice della navigazione, una doppia valenza:
Inoltre, è necessario considerare che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante.
Pertanto, ai fini dell’accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante.
Mentre solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante.
Il chiarimento istituzionale è giunto a seguito del messaggio n. 2409/2015, con il quale si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato al richiamato messaggio.
Pensione di vecchiaia anticipata – Si ricorda, infine, che a norma dell’art. 31 della L. n. 413/1984 i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del 55° anno di età, purché facciano valere 1040 settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – nonché della normativa preesistente, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Da notare che tale tipologia di pensione è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dall’assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.