È ammessa la domanda di ricongiunzione per i lavoratori pubblici anche dopo che la pratica sia stata definita per accettazione, purché l’interessato possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 4 della L. n. 29/1979).
A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 2721 di ieri.
La precisazione, in particolare, si è resa necessaria in quanto sono giunti alle diverse sedi INPS richieste di chiarimenti in merito al riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2 della Legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della Legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi a oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Sul punto, si ricorda che la ricongiunzione in argomento permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento di pensione. I contributi possono essere riferibili all’assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.
Riesame domanda di ricongiunzione – La disciplina che regola il riesame delle domande di ricongiunzione, si differenza a secondo che si tratti di lavoratori pubblici o privati.
Nel primo caso, l’INPS ammette il riesame dell’originaria domanda di ricongiunzione ex art. 2 della L. n. 29/1979, ancorché il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate, salvo gli effetti dell'art.26 della legge 315/1967 e degli artt. 203 e seguenti T.U. D.P.R. 1092/1973, che disciplinano i termini entro cui i provvedimenti pensionistici possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati.
Al contrario, nell'ambito della Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione per effetto dell'accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi (per costituzione di rendita vitalizia ex art.13 Legge n.1338/1962, riscatto di lavoro all'estero, riscatto laurea ecc.) è ammessa fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell'avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell'onere stesso.
Chiarimenti INPS – Detto quanto sopra, l’INPS ha ritenuto opportuno uniformare l’azione amministrativa e adottare criteri univoci, stabilendo che “qualora l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della citata domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art.4 della legge n. 29/1979”.
Quest’ultima norma, in particolare, stabilisce che è possibile presentare una sola ricongiunzione, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Quindi, fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi successivamente acquisiti nella gestione trasferente per effetto di domande di riscatto e collocati in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione potranno formare oggetto di comunicazione alla gestione accentrante sulla base della originaria istanza.
I suddetti criteri sono valevoli per tutte le richieste di riesame delle domande di ricongiunzione ex art. 2 della L. n. 29/1979 non ancora definite alla data del 21 aprile 2015.
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