28 dicembre 2015

Lavoro accessorio: inclusi i marittimi e maestri di sci

I voucher sono utilizzabili sia in riferimento ai lavoratori marittimi impiegati in navi da diporto sia in relazione all’attività di maestro di sci

Autore: redazione fiscal focus

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 32 del 22 dicembre 2015, ha fornito utili precisazioni in merito all’ambito di applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal Legislatore con il Decreto Legislativo 24 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a due specifici settori. In particolare, è stato specificato che appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo. Parimenti, non si ravvisa alcuna preclusione normativa all’utilizzo del voucher in relazione all’attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti.


I quesiti - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato due distinte richieste di interpello inerenti l’ambito di applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal Legislatore con il Decreto Legislativo 24 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a due specifici settori.


Il primo quesito riguarda il settore marittimo e, in particolare, i lavoratori marittimi impiegati da “committenti privati titolari di un’imbarcazione da diporto”; il secondo riguarda l’impiego di maestri di sci che sono iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991.


Lavoro accessorio: le novità - Prima di commentare la risposta fornita dal Ministero del Lavoro, appare opportuno riepilogare brevemente le novità che hanno interessato l’istituto del lavoro accessorio, recentemente modificato dall’art. 48-50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del suddetto Decreto, la disciplina del lavoro accessorio – in senso conforme alla previgente formulazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 – presenta un ambito di applicazione generalmente limitato al solo valore economico delle prestazioni. Infatti, all’art. 48, co. 1 è stato aumento il limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000.


Nel nuovo quadro normativo il riferimento alla natura occasionale della prestazione resa in regime di voucher viene richiamato solo in relazione al settore dell’agricoltura, laddove, peraltro, l’ambito applicativo viene delimitato anche sotto il profilo soggettivo in riferimento sia ai prestatori di lavoro che alle categorie dei datori di lavoro.


Unico contesto nel quale il Legislatore ha vietato espressamente l’utilizzo dei voucher è la “esecuzione di appalti di opere o servizi”, con esclusione di ipotesi specifiche che dovranno essere individuate in apposito decreto ministeriale.


Risposta MLPS - Premesso quanto sopra, il Ministero del Welfare parte dalla considerazione che il lavoro marittimo è disciplinato da una normativa speciale prevista nel Codice della navigazione e, per quanto riguarda la nautica da diporto, anche dal relativo Codice (D.Lgs. n. 171/2005).Il Codice della nautica da diporto all’art. 49 bis, introdotto dall’art. 59 ter del D.L. n. 1/2012, ha previsto il c.d. “noleggio occasionale” per uso non commerciale, per il quale è prevista, al comma 2, la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione della imbarcazione.



Dunque, in risposta al quesito avanzato, appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo.


In riferimento al secondo quesito riguardante i maestri di sci iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991, non si ravvisa alcuna preclusione normativa all’utilizzo del voucher, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi su riportati, sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti




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