Premessa – I datori di lavoro domestici che intendono ottenere il pagamento dei debiti contributivi in forma dilazionata, devono definire le istanze entro 15 giorni dalla data di presentazione; mentre il pagamento della prima rata deve avvenire prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento, entro 10 giorni dall’accoglimento. Tuttavia la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 mesi, eccezion fatta per i periodi antecedenti al 1° aprile 2009 relativi alla sanatoria stranieri, per i quali le mensilità incrementano fino a 36 mesi. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 11560/2012 precisando altresì che l’importo della rata non risulti inferiore a 100 euro.
La procedura – La suddetta dilazione è stata resa possibile grazie alla nuova funzionalità telematica di gestione dell’INPS. Sulla base di tale procedura il datore di lavoro è tenuto a presentare apposita istanza comprensiva di tutti i crediti contributivi accertati alla stessa data di presentazione relativi a tutti i rapporti di lavoro domestici di cui sia titolare. Al riguardo la dilazione prevede: l’acquisizione della scheda istruttoria; la stampa della scheda per l’accoglimento dell’istanza; l’emissione e la stampa del piano di ammortamento per la successiva sottoscrizione da parte del datore di lavoro.
La dilazione – Come precisato in premessa, il pagamento dei debiti contributivi può essere concesso per un massimo di 24 mensilità purché l’importo della rata non sia inferiore a 100 euro.
Le tempistiche – Occhio ai termini però. Infatti la definizione della domanda deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione; mentre la sottoscrizione del piano di ammortamento deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento. Quanto al pagamento della prima rata invece, essa deve essere effettuata prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento.
Badanti o colf extracomunitari – Per quanto riguarda invece i datori di lavoro domestici che si avvalgono di colf o badanti extracomunitari senza permesso di soggiorno, l’INPS dà loro la facoltà di pagare i debiti contributivi dovuti in relazione a periodi di occupazione antecedenti il 1° aprile 2009 nei limiti della prescrizione, fino a massimo di 36 rate con interessi di dilazione diversi a seconda del numero di rate richieste.
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