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8. per cui “L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;
9. “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. […] L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali […]. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
10. per cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, qualora si protraggano nel tempo, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla DTL per i necessari accertamenti;
14. per cui “l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”;
16. che prevede come misura di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato;
17. per cui infine, i piani di sicurezza previsti dal TU Sicurezza sul lavoro sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri”, prevedendo ancora che “l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario”;
Ancora, al comma 6 dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016 si prevede che “Non sono […] ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Appalti con unica impresa – Qualora nell’appalto prenda parte una sola impresa, senza quindi subappalti di sorta, con il nuovo Codice non viene più previsto un piano sostitutivo di sicurezza (PSS), e il ruolo di coordinatore di esecuzione torna nelle mani del direttore dei lavori (se ne ha le competenze) al quale spettano le funzioni riguardanti il “controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto” (art. 101 comma 3), e quelle previste dall’articolo 92 comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Si ricorda in conclusione di questa breve e sicuramente non esaustiva disamina, che l’articolo 30 del Codice appalti prevede ancora, che “il principio di economicità può essere subordinato […] ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.