20 luglio 2016

Lavoro e appalti: gli obblighi con il nuovo Codice

Il nuovo Codice degli appalti comporta delle modifiche per quanto riguarda le condizioni e gli obblighi di sicurezza sul lavoro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Il via libera definitivo al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), ha comportato notevoli cambiamenti, e a detta degli operatori del settore per nulla positivi per il settore lavori: le gare infatti, nella Pubblica Amministrazione sono diminuite notevolmente, quasi come se queste ultime avessero timore di non applicare correttamente la normativa. In particolare, si denotano notevoli criticità con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti, per cui il criterio del “massimo ribasso” si utilizza solamente per appalti inferiori al milione di euro, soglia oltre la quale si procede con l’offerta economicamente più vantaggiosa, che nei fatti, lascia un non indifferente margine di discrezionalità nei confronti dell’amministrazione. Ma non solo: il nodo che più preme sciogliere in tale sede, riguarda i cambiamenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Decreto in questione infatti apporta delle modifiche con riferimento agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, pur rimanendo fermo il rapporto di specialità tra il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 81/2008, per cui si applicano le regole del Testo Unico in materia di Sicurezza se il Codice degli Appalti non prevede una norma regolatrice.
Offerte anormalmente basse e rapporti di lavoro - In particolare, l’art. 97 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 prevede, con riferimento alle offerte anormalmente basse, che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti”, di fatto richiedendo la congruità dell’offerta proposta con i costi da sostenere; l’articolo in questione, continua tenendo in considerazione i casi in cui l’offerta si ritiene “anormalmente bassa”, tra i quali rientrano:
  • obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016, per cui “Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali”;
  • obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, che prevede le disposizioni in materia di subappalto, e in particolare in materia di lavoro e sicurezza, si ricordano gli obblighi previsti dal comma:

8. per cui “L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;
9. “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. […] L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali […]. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
10. per cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, qualora si protraggano nel tempo, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla DTL per i necessari accertamenti;
14. per cui “l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”;
16. che prevede come misura di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato;
17. per cui infine, i piani di sicurezza previsti dal TU Sicurezza sul lavoro sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri”, prevedendo ancora che “l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario”;


  • obblighi concernenti l’indicazione da parte dell’operatore, nell’offerta economica dei “costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
  • obblighi riguardanti il costo del personale, che non può essere inferiore ai minimi salariali retributivi;

Ancora, al comma 6 dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016 si prevede che “Non sono […] ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.





Appalti con unica impresa – Qualora nell’appalto prenda parte una sola impresa, senza quindi subappalti di sorta, con il nuovo Codice non viene più previsto un piano sostitutivo di sicurezza (PSS), e il ruolo di coordinatore di esecuzione torna nelle mani del direttore dei lavori (se ne ha le competenze) al quale spettano le funzioni riguardanti il “controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto” (art. 101 comma 3), e quelle previste dall’articolo 92 comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Si ricorda in conclusione di questa breve e sicuramente non esaustiva disamina, che l’articolo 30 del Codice appalti prevede ancora, che “il principio di economicità può essere subordinato […] ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.

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