4 marzo 2014

Lavoro intermittente. No a installatori e autisti

Il contratto di lavoro intermittente non è applicabile agli addetti all'installazione e allestimento palchi e agli autisti soccorritori di autoambulanza

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 7/2014, ha specificato che non è possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro” né agli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza.

Il quesito - Il CNO del Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello in merito alla possibilità di poter utilizzare il contratto intermittente in relazione “alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, operando un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. È stato chiesto, inoltre, se è possibile applicare il contratto di lavoro intermittente con riferimento alle attività svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l’equiparazione di tali figure alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”.

Chiarimenti preliminari - In via preliminare, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno verificare se le figure degli addetti all’installazione di addobbi, palchi o stand prospettate dall’istante possano essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. In particolare, il n. 43 contempla le attività espletate da “operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”, mentre il n. 46 si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”.

La risposta del MLPS – La risposta ministeriale è negativa. Infatti, sulla base delle suddette definizioni non sembra possibile operare equiparazione tra le categorie professionali in questione e quelle indicate ai nn. 43 – 46 del RD, laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto risultano attività successive all’evento e allo spettacolo. In ogni caso, resta la possibilità di poter instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 oppure se ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva. Quanto al secondo quesito, il Ministero del Welfare non sembra poter ricomprendere le figure degli autisti soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”. La terminologia utilizzata evidenzia, infatti, che le relative attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza. Anche in quest’ultimo caso resta la facoltà di poter instaurare rapporti di lavoro intermittenti.
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