18 settembre 2015

Liquidazione TFS e TFR. Chiarimenti dall’INPS

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del Tfr, con riferimento ai rendimenti maturati dal 2015, è aumentata dall’11% al 17%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Stop al taglio pensionistico per i lavoratori che accederanno alla pensione anticipata nel regime misto nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017”, con età inferiore ai 62 anni. Tale situazione si verifica anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla data del 31.12.2017. Di conseguenza, per le risoluzioni che intervengono nel suddetto periodo rimane fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 154/2015.

Normativa – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 113, 258, 623 e 708 ha introdotto importanti novità sui trattamenti pensionistici, con riflessi sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici. Più nel dettaglio:

• il comma 113 ha stabilisce nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
• il comma 258 abroga gli articoli del codice dell’amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio;
• il comma 623 prevede l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR;
• ed, infine, i commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell’importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del D.L. 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di erogazione della prestazione calcolata esclusivamente con il metodo retributivo, non cambiano i termini di pagamento del TFS e TFR.

Pensione anticipata – La recente Manovra Finanziaria (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 113 ha stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 non trova applicazione - limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 – la riduzione percentuale sulla pensione anticipata (ossia per quei lavoratori che accedono alla pensione prima del compimento dei 62 anni).

L’esclusione di tali riduzioni percentuali si riversa inevitabilmente sui termini di pagamenti dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione ed associate al pensionamento anticipato
In particolare, per il personale delle PA per il quale opera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i termini di pagamento dei trattamenti in questione possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione, della decorrenza della pensione e della circostanza che alla stessa pensione siano applicate le penalizzazioni.
Infatti, per le cessazioni dal servizio conseguenti alle risoluzioni unilaterali operate fino al 18 agosto 2014, il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero 12 mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione. Dal 19 agosto 2014, ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista l’ulteriore condizione del raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità contributiva composta da periodi di servizio e contribuzione con caratteristiche tali da escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali alla prestazione pensionistica.

Ora, a seguito della modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto alla sola condizione connessa “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”.

Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal “1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017”, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.

Personale militare – A seguito dell’abrogazione degli articoli 1076, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare, ai sensi dell’art. 1, co. 258 della legge in trattazione, al personale militare non può essere più concessa la promozione al grado superiore nell’ultimo giorno di servizio a ufficiali che si trovino in una delle seguenti situazioni:
• cessano per raggiungimento del limite di età;
• iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti;
• cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Infine, l’art. 1, co. da 707 e 708 ha previsto che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo con il metodo retributivo, antecedenti all’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero (L. n. 214/2011).
Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinato con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012.

Inoltre, il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso.
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