14 luglio 2016

LUL DI LUGLIO: VIA AI CONGUAGLI DA 730

Autore: DEBHORAH DI ROSA
Consulente del lavoro
Elaborando le buste paga di luglio i datori di lavoro si troveranno alle prese con le risultanze dei modelli 730 presentati dai lavoratori dipendenti: vediamo in dettaglio come gestire il conguaglio, in particolare per le fattispecie atipiche che possono creare perplessità operative.

A partire dal mese di luglio i sostituti d'imposta sono chiamati ad effettuare i conguagli in busta paga, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni presentate dai propri sostituiti: gli importi, a debito o a credito, sono evidenziati nei modelli 730-3 che sono stati elaborati dallo stesso datore di lavoro, in caso di assistenza fiscale diretta, oppure nei modelli 730-4 ricevuti telematicamente dai CAF o dai professionisti abilitati.
In particolare:
  • se dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi emerge un credito in favore del contribuente dichiarante, il sostituto d’imposta procede al rimborso operando una corrispondente riduzione del monte ritenute complessivo a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF, effettuate sugli emolumenti di competenza del mese di luglio erogati alla totalità dei dipendenti, incluse anche le somme derivanti da altri eventuali conguagli a debito. In caso di incampienza, gli importi residui saranno riportati nei mesi successivi fino al 31 dicembre 2016;
  • le somme risultanti a debito sono invece trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2016. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2016. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile. Il contribuente in debito d’IRPEF può optare, nel Modello 730, per la rateizzazione in più mesi del proprio debito: in questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.

L’importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo F24.
Casi particolari
Sostituto d’imposta incapiente - Qualora le somme a debito nella sezione erario dell’F24 del datore di lavoro non siano sufficienti a rimborsare le somme a credito a tutti i dipendenti, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2016.
Credito superiore a 4.000 euro – In caso di rimborso per IRPEF a credito superiore a 4.000 euro, in presenza di detrazioni per carichi familiari oppure eccedenze d'imposta riportate da precedenti periodi, il rimborso non sarà erogato dal sostituto d’imposta, ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima provvederà, in via preliminare, al controllo, anche documentale, di quanto dichiarato, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.
Incapienza mensile - In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto, sulla base del rapporto tra l’importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Incapienza a fine anno 2016 – Se, alla fine del periodo d’imposta, non è stato possibile completare il rimborso, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto e a riportarli altresì nella Certificazione Unica 2017. Tali importi infatti potranno essere inseriti dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
IRPEF a debito residua a fine anno - Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare analiticamente al sostituito, entro il mese di dicembre 2016, gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Cessazione del rapporto di lavoro, contratti a termine e assenza di retribuzione - Se prima del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o qualche altra causa che abbia comportato una sostanziale assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente agli interessati gli importi da versare direttamente a mezzo F24. Nel caso di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro rimborsa l'imposta ai dipendenti cessati o senza retribuzione, riducendo le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte agli altri lavoratori.
Decesso del contribuente - Il decesso del contribuente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Modello 730. In particolare:
  • se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del Modello 730-3, l’ammontare delle somme non ancora trattenute, con esclusione degli eventuali acconti, che dovranno essere versate a mezzo F24. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU): tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto ovvero essere richiesto a rimborso.

Trasferimento di dipendenti - In caso di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, o di trasferimento all'interno dello stesso gruppo di aziende il nuovo datore di lavoro è obbligato a proseguire la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente e ad effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

Procedura a carico del sostituto e relative scadenze

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy