Premessa – Le indennità di malattia e di maternità sono stati estesi anche ai professionisti senza cassa, così come stabilito dall’interpello n. 42/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, dal 1° gennaio 2012 se non si è pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è possibile usufruire delle prestazioni di malattia e maternità versando semplicemente un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72%, già previste per i lavoratori a progetto.
La novità – L’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS, l’indennità di maternità e il congedo parentale retribuito è concesso limitatamente a un periodo di tre mesi da usufruire entro un anno di vita del bambino, nella misura pari al 30% del reddito percepito. Affinché i lavoratori possano ricevere la prestazione in questione, occorre che versino alla gestione separata INPS un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%. Tale contributo, comprensivo anche di quello della maternità e dell’assegno al nucleo familiare, è pertanto dovuto da tutti gli iscritti alla gestione separata, salvo che questi siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o siano pensionati.
Le indennità – Fino ad oggi, l’Istituto previdenziale ha differenziato i lavoratori in base alla prestazione da erogare. In particolare:
- l’indennità per degenza ospedaliera è concessa a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (escludendo i pensionati ed i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza) per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che:
* risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata;
* nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
- Per quanto concerne, invece, l'indennità di malattia l'Istituto previdenziale, in passato aveva riconosciuto tale prestazione solo ed esclusivamente “ai lavoratori a progetto e categorie assimilate”, con esclusione quindi dei professionisti senza cassa, per un massimo di giorni nell'anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera. Ora, invece, anche le indennità di malattia vengono estese ai c.d. professionisti senza cassa.
Gli importi – Spostando il focus sulla misura delle prestazioni da corrispondere, è possibile affermare che:
- l'indennità per degenza ospedaliera può essere erogata secondo tre percentuali differenti: l'8%, il 12% ed il 16% della retribuzione giornaliera. Esso si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero ( da 3 a 4 mesi l'8%, da 5 a 8 mesi il 12%, da 9 a 12 il 16%).
- Mentre l'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4%, 6% e 8% della retribuzione giornaliera che si ottiene, come per l’indennità per degenza ospedaliera, dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (3 a 4 mesi il 4%, da 5 a 8 mesi il 6%, da 9 a 12 mesi l'8%).
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