Per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia i lavoratori marittimi devono essere in possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Inoltre, nei casi in cui lavoratori marittimi abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato.
A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 2409/2015, a seguito di alcune richieste di chiarimento in merito all’accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e che chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della Legge 26/07/1984 n. 413.
I requisiti – I requisiti per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia sono disciplinati dall’art. 5, co. 2 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, il quale stabilisce che prevede il diritto dei marittimi al conseguimento dei trattamenti previdenziali al compimento del 56esimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57esimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58esimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Chiarito quanto sopra, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che qualora i lavoratori marittimi abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato.
Inoltre, se un lavoratore marittimo ha lavorato presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.
Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato.
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