13 luglio 2016

Massimale contributivo PA: istruzioni per la regolarizzazione

L’Istituto Previdenziale con il messaggio n. 3020 dell’11 luglio segnala le istruzioni per procedere alla regolarizzazione in caso di errata applicazione del massimale contributivo per gli iscritti alla Gestione Pubblica

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Con messaggio n. 3020 dell’11 luglio 2016 l’INPS ha fornito chiarimenti per quanto concerne le indicazioni già date dall’Istituto in ordine agli adempimenti ed ai termini di regolarizzazione da parte del sostituto d’imposta/datore di lavoro nel caso in cui l’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 per i lavoratori della Gestione Dipendenti Pubblici non sia stata gestita correttamente.

L’istituzione del massimale - In particolare, si ricorda che l’art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 ha stabilito:
  • • per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari per l’anno 2016 ad € 100.324,00.
  • • per coloro che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.

Applicazione o disapplicazione del massimale - Quindi, anche per i datori di lavoro pubblici, l’errata disapplicazione del massimale citato in ipotesi in cui il medesimo andava, invece, applicato, avendo comportato un versamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al dovuto, darà luogo ad un rimborso delle predette somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 C.c. Viceversa, qualora il datore di lavoro pubblico abbia erroneamente applicato il massimale suddetto, in casi in cui invece lo stesso andava disapplicato, e abbia, pertanto, provveduto al versamento di contribuzione in misura minore al dovuto, dovrà procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive derivanti.

Gestione errata del massimale, le istruzioni - Il sostituto d’imposta che non ha gestito correttamente il massimale deve trasmettere le nuove denunce individuali dei lavoratori, valorizzando l’elemento “V1, causale 5” per sostituire quelle inviate in precedenza nelle quali era stato disapplicato o applicato erroneamente il massimale contributivo, dichiarando tutti i dati giuridici ed economici riferiti al periodo da correggere. Il valore indicato negli elementi della gestione pensionistica e credito, dovrà essere commisurato al nuovo valore dell’imponibile indicato negli elementi V1, causale 5. L’invio di tali denunce consentirà di quantificare la quota di contributi:
  • versati in eccesso, da autorizzare a compensazione di versamenti futuri;
  • da rimborsare all’amministrazione che ha versato i contributi in eccesso.

Le strutture territoriali interessate - La gestione dei V1 Causale 5 “Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza” potrà essere inviata con:
  • codice motivo utilizzo 1 “Restituzione contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”;
  • codice motivo utilizzo 2 “Regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”;
  • e richiederà l’attività:
  • dell’unità organizzativa competente territorialmente per la gestione dell’estratto conto amministrazione (ECA) in cui affluiscono i V1, causale 5;
  • l’unità organizzativa competente territorialmente per la gestione della posizione assicurativa del lavoratore.

Termine di regolarizzazione – con la Circolare n. 58/2016 si prevedeva un termine di tre mesi dalla pubblicazione della medesima per la regolarizzazione senza sanzioni. Considerate le modifiche apportate da quest’ultimo messaggio dell’Istituto Previdenziale, il dies a quo dal quale far decorrere i termini di regolarizzazione senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili e con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente messaggio, e quindi entro 3 mesi dall’11 luglio.
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