16 ottobre 2015

Militari: buonuscita più pesante se richiamati in servizio

Il contributo previdenziale del 9,60% va calcolato sul trattamento economico “virtuale”

Autore: Redazione Fiscal Focus
I militari in congedo che ricevono la chiamata in servizio senza oneri (o senza assegni) dall’Esercito Italiano, possono far valere tali periodi per ricevere una maggiore un’indennità di buonuscita. Quindi, la riliquidazione della buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, dovrà essere valutata tenendo conto del periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizi il trattamento economico che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione).

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6357/2015, annulla che sostituisce il precedente messaggio n. 6292 del 12/10/2015.

Richiamo in servizio – A norma dell’art. 100, co. 1 e 2 del R.D. n. 3458/1928 (norma ormai abrogata dagli artt. 2268 e 2270 del D.Lgs. n. 66/2010) il personale militare richiamato in servizio dal congedo, titolare di pensione a carico dell’Amministrazione di appartenenza, continuava a percepire il trattamento di quiescenza in luogo dello stipendio se più favorevole. L’art. 986 del D.Lgs. n. 66/2010 ha disciplinato, reiterandolo dalle norme abrogate, il richiamo in servizio facendo riferimento anche a quello senza assegni (o senza onere): “Art. 986 Tipologia dei richiami in servizio 1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
a) d’autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio [...], è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche”.

Chiarimenti INPS - Alla luce del suddetto disposto normativo, e come precisato in premessa, il periodo di richiamo in servizio senza oneri (o senza assegni) è utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Pertanto, le Sedi dovranno riliquidare la buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, valutando il periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizio il trattamento economico che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione). Per quanto concerne il contributo previdenziale del 9,60%, quest’ultimo deve essere determinato sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio compresi gli eventuali miglioramenti economici. Al riguardo, appare opportuno accertare che la quota del suddetto contributo dovuto dall’Amministrazione di appartenenza, pari al 7,10%, e quella a carico dell’amministrato, pari al 2,50%, siano state debitamente trattenute e versate dall’Amministrazione di appartenenza. In caso contrario, qualora la quota di contributo a carico dell’amministrato non sia stata versata, la stessa deve essere calcolata e comunicata dal datore di lavoro alla competente sede Inps la quale procederà al relativo recupero in sede di riliquidazione della prestazione di fine servizio.
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