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I decreti regionali di concessione della mobilità in deroga non possono contenere concessioni di trattamenti della prestazione in deroga per periodi frazionati (cioè periodi non continuativi rispetto a trattamenti già conclusi). Infatti, se la Regione o Provincia autonoma concede un periodo di mobilità in deroga ad un lavoratore che accetta un contratto di lavoro a tempo determinato, durante il trattamento di mobilità in deroga, il cui termine sia successivo alla data di scadenza della prestazione in deroga riportata nel provvedimento di concessione, nell’ipotesi di ulteriore proroga, concessa dalla Regione o Provincia Autonoma, sarà necessario che il termine iniziale della proroga comprenda il giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente provvedimento di autorizzazione (ultimo giorno indennizzabile), poiché i provvedimenti di autorizzazione devono susseguirsi senza soluzione di continuità.
Il chiarimento è giunto con messaggio n. 7358/2015 dell’INPS precisando, altresì, che al lavoratore il quale si rioccupa durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga, con contratto di lavoro a tempo determinato, il trattamento di mobilità in deroga viene sospeso senza che vi sia decadenza della prestazione per le mensilità non fruite.
Ma facciamo due esempi per capire meglio quanto detto dall’INPS.
Ipotizziamo un rapporto di lavoro a tempo determinato dal “01.03.2014 al 30.06.2014” e che venga concessa una prima mobilità in deroga; se gli Accordi regionali o provinciali, stipulati successivamente al primo decreto di autorizzazione, prevedono la possibilità di concedere una proroga del trattamento dal 01.05.2014 al 31.12.2014, il provvedimento di autorizzazione alla proroga dovrà necessariamente avere quale decorrenza la data del 01/05/2014 e quale termine ad esempio la data del 31/12/2014, con conseguente sospensione del pagamento per il periodo “01.05.2014 - 30.06.2014” coperto da reddito da lavoro dipendente.
Supponiamo ora, invece, un rapporto di lavoro a termine dal “16.01.2014 al 03.04.2014” con concessione di trattamento di mobilità in deroga prevista dal “01.01.2014 al 30.04.2014”. In quest’ultimo caso, la scadenza della mobilità in deroga resta quella fissata dal decreto di concessione cioè 30.04.2014.
I suddetti chiarimenti sono giunti a seguito del messaggio n. 7189/2015 dell’INPS, mediante il quale è stato già precisato che i decreti regionali “non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all’evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi”. Quanto detto vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di lavoro a tempo determinato. Pertanto, in tali casi, non si potrà dar corso alla decretazione regionale e, nel contempo, le Sedi territorialmente competenti, dovranno informare, per il tramite delle Sedi Regionali di riferimento, la Regione o Provincia autonoma interessata, sull’impossibilità per l’Istituto di dare esecuzione al provvedimento concessorio.