L’INPS, con la circolare n. 167/2015, ha illustrato i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, a seguito delle novità introdotte all’art- 5 del D.L. n. 65/2015 (c.d. D.L. pensioni), convertito nella L. n. 109/2015. A tal proposito, è stato specificato che per tutte le pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, ai fini del calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a uno. Qualora la maggiore capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale del PIL risultasse minore a uno, quest’ultima deve essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l’unità. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.
Tasso annuo di rivalutazione – Il tasso annuo di capitalizzazione, disciplinato dall’art. 1, co. 9 della L. n. 335/1995, è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Rivalutazione del montante contributivo - Come precisato in premessa, tutte le pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, ai fini del calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a uno. Ma non solo. La stessa norma prevede anche che la maggiore capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale del PIL è risultata minore a uno deve essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l’unità. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.
Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di uno.
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