Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 2 del 27 gennaio scorso, ha stabilito che la disciplina in materia di responsabilità solidale di cui all’art. 35, c. 28, del D.L. n. 223/2006 è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati.
Il quesito - Il Cno dei consulenti del lavoro, in data 27 gennaio 2012, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, c. 28, del D.L. n. 223/2006, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori. In particolare, è stato chiesto se la normativa sopra richiamata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente-noleggiatore.
Nolo a caldo e a freddo –In via preliminare, il MLPS tiene a precisare che il nolo è una figura contrattuale atipica, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario e l’eventuale prestazione lavorativa di un operatore. Inoltre, il nolo, rientrante nel contratto di locazione, può essere distinto in due tipologie:
- il nolo a freddo comprende solamente la locazione del macchinario;
- mentre il nolo a caldo, oltre alla locazione del macchinario, comprende anche lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’operatore addetto all’utilizzo del macchinario.
La differenza –Altro aspetto trattato dal MLPS riguarda la differenza tra il nolo a caldo e gli schemi contrattuali dell’appalto e del subappalto. Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore si obbligano nei confronti del committente al compimento di un’opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo; mentre, nel nolo il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.
La risposta del MLPS - Ciò detto, il MLPS chiarisce che la disciplina in materia di responsabilità solidale è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo. Tuttavia, diverse sentenze, tra cui la n. 6208/2008 della Corte di Cassazione, non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contrattodi subappalto. Sullo steso tenore,conclude il Ministero,si segnala anche la sentenza del Tribunale di Bologna del 22.11.2009, secondo cui la fattispecie delnolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate,sussistendola stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante.
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