26 luglio 2011

Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati

Inps, circolare n. 99 del 22 luglio 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa- L’Inps, con la circolare n. 99 del 22 luglio 2011, illustra le novità apportate dal Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, in relazione all’art. 18 comma 11 e ss, ovvero sulle disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato, di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 - L’art. 18, comma 11, del Dl 98/2011, riguardante l’obbligo d’iscrizione per i soggetti già pensionati, impone che, le Casse di categoria dovranno prevedere l’obbligo di iscrizione dei soggetti già pensionati che percepiscono redditi riconducibili allo svolgimento dell’attività professionale, con il pagamento di un contributo almeno pari al 50% della quota ordinaria. Nell’ottica dell’obbligatorietà, tali enti previdenziali privati dovranno provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti.
Il successivo comma 12 dell’articolo succitato, con norma di interpretazione, riconosce che saranno tenuti ad iscriversi, alla Gestione separata dell’Inps, solo i lavoratori che svolgono attività non subordinate all’iscrizione ad Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria. Viene evidenziato peraltro che, la disposizione contenuta nel comma 12, fa salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore delle norme di interpretazione autentica, vale a dire fino al 6 luglio; infatti tali versamenti non saranno ripetibili ( ad eccezione di quelli che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione) e saranno valorizzati nella posizione individuale.

Destinatari dell’obbligo contributivo presso la Gestione Separata- L’Inps nella circolare in esame, evidenzia il fatto che, l’art. 18 comma 12 della manovra correttiva 2011, conferma l’orientamento seguito dall’Istituto stesso sin dall’istituzione della Gestione separata, in ordine ai soggetti, a cui è destinato l’obbligo contributivo della gestione stessa, ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

In tale ordine rientrano, oltre i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, anche tutti coloro che:
1. Pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
2. Abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
L’Inps, a titolo esemplificativo, espone alcune ipotesi che, comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza, ovvero:
• Mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
• Servizio di attività di tirocinio o praticantato;
• Esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione.

Tali soggetti, pertanto, continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
L’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ovvero quel contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporterà esclusione dal versamento alla gestione separata.

Enasarco- L’art. 18 comma 13 del DL n. 98 del 2011, nulla aggiunge rispetto alla normativa e prassi vigente, infatti conferma la natura integrativa della copertura contributiva versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, i relativi iscritti, qualora ricorrano i requisiti, saranno altresì soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti previsto dalla legge n. 613 del 1966.
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