21 luglio 2011

Obbligo contributivo per il finanziamento dell’indennità di malattia

Dal 1° maggio 2011 non sono più escluse le categorie in cui è il datore di lavoro a retribuire direttamente il dipendente assente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - La contribuzione destinata al finanziamento dell'indennità economica di malattia, dovrà essere versata anche dai datori di lavoro che si sostituiscono all'INPS nel retribuire il lavoratore malato, come accade nel settore terziario.

Indennità di malattia (articolo 18, comma 16). Il Governo detta nuove disposizioni in materia di indennità di malattia. Obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro, al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, ai sensi dell’articolo 31 della legge 41/1986 (concernente la contribuzione per il Ssn), e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. Le contribuzioni restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 bensì per quelli anteriori al 1° maggio 2011.

Messaggio INPS n. 14490/2011 - La disposizione è evidenziata nel messaggio 14490 del 12 luglio 2011, con cui l'Istituto previdenziale evidenzia che lo stesso comma 16, lettera b), non consente la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data.

Manovra 2008.Tutela economica in caso di malattia - L'articolo 6 della legge 138/1943 andava interpretato nel senso che i datori di lavoro che corrispondono, per previsione normativa o di contratto collettivo, il trattamento economico di malattia, non sono tenuti al versamento della contribuzione all'INPS.

Terziario: indennità di malattia erogata dal datore di lavoro - Il recente rinnovo contrattuale nel terziario ha previsto che l'indennità di malattia possa essere erogata dal datore di lavoro, che sarebbe stato in tal caso esonerato dal versamento della contribuzione.

L'interpretazione riguardava una norma che disciplina l'obbligo dell'Inps di corrispondere l'indennità di malattia ad alcune categorie di lavoratori, e dispone che l'Istituto non è tenuto ad erogare l'indennità quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 47 del 25.02.08 - In materia era intervenuta la Corte Costituzionale che con la Sentenza n. 47/2008 aveva salvato la disciplina normativa e con essa le interpretazioni che ne erano state fornite dalla Corte di Cassazione (cfr. SSUU n. 10232/2003) facendo leva sulla libera determinazione del datore di lavoro ed evidenziandone il correlato principio di responsabilità: quando il datore di lavoro, liberamente, in sede di contrattazione collettiva, decide di addossarsi gli oneri retributivi da cui sarebbe sollevato rebus sic stantibus, è immaginabile e del tutto logico che ne debba scontare anche le conseguenze "negative" sotto il profilo contributivo. L'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai loro dipendenti in malattia, "…non è la conseguenza di un'imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano"


Dal 1° maggio 2011, la nuova norma stabilisce che i datori di lavoro sono in ogni caso tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia, nei confronti dei lavoratori cui l'assicurazione è applicabile.

Lavoratori esclusi dall’assicurazione di malattia - Inoltre si precisa che l'indennità di malattia non riguarda tutti i lavoratori subordinati. Alcuni lavoratori, impiegati dell'industria o i dirigenti, che non sono assicurati contro il rischio economico derivante dall'evento malattia, i loro datori di lavoro non versano il contributo di malattia proprio per questo motivo e non invece perché essi, in virtù di clausole pattizie collettive, pagano a quei lavoratori la retribuzione anche durante la malattia.
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