10 agosto 2015

Offerta di conciliazione. Solo se c’è l’offerta del datore

Il MLPS individua i casi in cui è possibile effettuare l’offerta di conciliazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
La nuova comunicazione telematica dell’”offerta di conciliazione” è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore licenziato, mentre non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Il chiarimento arriva direttamente dal Ministero del Lavoro con la nota operativa n. 3845/2015 stabilendo altresì l’ambito applicativo ed operativo della comunicazione in trattazione.

Offerta di conciliazione - In caso di licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 mediante contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, e al fine di evitare il giudizio, l’art. 6, co. 1 del Decreto Legislativo n. 23/2015 introduce una nuova conciliazione. In pratica, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

Per le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) l’ammontare da offrire al dipendente è dimezzato e comunque non può superare le 6 mensilità.
L’importo sarà erogato mediante assegno circolare. L’accettazione comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
L’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. A tal fine, il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato.
In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

La comunicazione – La trasmissione telematica dell’offerta di conciliazione è stata resa operativa dal ministero del Lavoro con la nota operativa n. 2788 del 27 maggio 2015. Con l’occasione è stato specificato che, a decorrere dal 1° giugno u.s. - nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale Cliclavoro (www.cliclalvoro.gov.it”) - è disponibile una nuova applicazione denominata “Unilav_conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.
Sul punto è stato precisato anche che la comunicazione:
• è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
• è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
• non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova

I datori di lavoro, inoltre, possono effettuare la comunicazione direttamente o per il tramite dei seguenti soggetti abilitati:
• consulenti del lavoro, abilitati a compiere per conto o di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;
• gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
• i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della Legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
• le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;
• le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
• le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
• i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 D.Lgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
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