Stop alla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa in caso di mancato pagamento di due rate mensili consecutive. In particolare, per “consecutività” si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato. Conseguentemente, l’ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate (es. tre rate sì, una no, due sì, una no) integra la fattispecie che, in base al predetto principio, impone l’adozione del provvedimento di revoca anche ai fini della corretta valutazione della condizione di regolarità per il rilascio del Durc on line.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 2312 di ieri, nel quale vengono fornite utili precisazioni in merito al “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, in quanto sono stati rilevati comportamenti differenti nella gestione delle domande.
Principio di unicità della domanda – Il contribuente può essere ammesso al versamento dilazionato dei contributi, purché la forma rateale comprenda l’intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.
Infatti, in base al principio di “unicità della domanda di rateazione”, laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la Sede INPS che ha ricevuto la domanda procede immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la “mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni”.
In quest’ultimo caso, il contribuente può comunque proporre una nuova istanza comprensiva dell’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima.
Rateazione breve - L’ammissione al versamento rateale è subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.
Per consentire il mantenimento di tale ultimo requisito, il Regolamento ha introdotto la possibilità di utilizzare lo strumento della “rateazione breve” che potrà interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa.
Quanto alle tempistiche di presentazione della domanda di rateazione, l’INPS specifica che essa dovrà essere presentata dal contribuente con tempestività e comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre 3 mesi dalla prima omissione. Ad esempio: 02/2016 non pagato; 03/2016 non pagato; 04/2016 pagato, la domanda di rateazione breve potrà essere presentata non oltre il 15 giugno 2016.
Analogamente, nel caso di adempimento periodico, la domanda di rateazione breve dovrà pervenire non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza legale dell’adempimento riferito al trimestre in cui si è determinata l’omissione.
Resta fermo che in caso di richiesta di Durc on line, la regolarità potrà essere attestata solo se la rateazione breve risulti attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento.
È bene tenere presente che la mancata regolarizzazione della contribuzione corrente nei termini sopra specificati ovvero attraverso il pagamento in unica soluzione, facendo venir meno il requisito della correntezza, comporta l’immediata revoca della rateazionein corso e contestualmente la trasmissione all’Agente della Riscossione della contribuzione corrente omessa unitamente alla residua parte dei crediti della dilazione revocata.
Qualora la situazione di omissione sia rilevata in sede di invito a regolarizzare a seguito di richiesta di Durc on line, ove non sia più possibile ricorrere alla rateazione breve, la condizione di regolarità potrà essere attestata solo in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento scadute.
Pagamento parziale – In caso di pagamento parziale degli importi contributivi, in relazione alle rate successive alla prima, costituisce per legge una violazione degli impegni che il contribuente ha assunto al momento di presentazione della domanda; pertanto, oltre alle differenze in sorte capitale saranno dovute anche le relative sanzioni civili per potere considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l’esposizione debitoria compresa nella rateazione medesima.
Estinzione anticipata - Altro chiarimento concerne la possibilità di ottenere l’attivazione di una dilazione nelle ipotesi in cui l’esposizione debitoria si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. In tali casi, il contribuente potrà essere ammesso ad una nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.
Una simile soluzione – fa sapere l’INPS – potrà essere accettata purché vi sia stata la definizione con il pagamento integrale della rateazione principale (pagamento dell’ultima rata) anche nella forma dell’estinzione anticipata (pagamento delle rate accordate e ancora dovute).
Scadenza in un giorno festivo – Infine, qualora la scadenza della rata del piano di ammortamento ricada di sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.
Analogo criterio dovrà essere seguito per la valutazione del termine di 15 giorni dalla data della presentazione della domanda di dilazione previsto dal Regolamento per la definizione del procedimento.
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