3 marzo 2016

Opzione donna: via libera alla gestione delle domande

La data del 31.12.2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per l’accesso al regime sperimentale donna

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS concede il placet alle Sedi per la gestione delle domande richiedenti l’accesso al regime pensionistico “opzione donna” che permette alle lavoratrici di poter accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

La notizia arriva per mezzo della Circolare n. 45/2016 dell’INPS, che affronta anche altre due novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), ossia: la proroga del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte degli assicurati INPS e INAIL collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività lavorativa e l’estensione di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata ai trattamenti pensionistici già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

Opzione donna – L’opzione donna, disciplinato dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004), è stata riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi (per le donne del pubblico impiego), 65 anni e 7 mesi (per le donne dipendenti del settore privato) ovvero 66 anni e 1 mesi (per le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Con l'“opzione donna”, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).

Grazie all’art. 1, comma 281 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) l’eventuale proroga dell’“opzione donna”, ossia la possibilità per le lavoratrici di pensionarsi a 57 anni e 3 mesi o 58 anni e 3 mesi (se dipendenti o autonome) con 35 anni di contributi – da raggiungere entro il 31 dicembre 2015 - col ricalcolo del sistema contributivo invece di quello misto, è stata rimessa a un monitoraggio che ha il compito di verificare se esistono i margini per un eventuale allungamento di tale opzione. Quindi, con la suddetta legge è venuta meno la restrizione prevista dall'INPS con le Circolari 35 e 37 del 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione.

Da notare come la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Si ricorda, inoltre, che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. “finestra mobile” secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Benefici amianto – La seconda novità recepita ufficialmente dalla Circolare, riguarda il differimento al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2015 (previsto dall’art. 1, c. 115, della Legge n. 190 del 2014), del termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte degli assicurati INPS e INAIL collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività lavorativa.

Pertanto, entro la predetta data gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata.

Pensione anticipata senza sanzioni – Infine, viene recepita altresì la norma che cancella, anche per i pensionamenti pregressi (art. 1, co. 299 della L. n. 190/2015), il sistema di penalizzazione della pensione anticipata per chi accede al trattamento previdenziale prima dei 62 anni (1% per ognuno dei primi due anni e 2% per ogni ulteriore anno) nel triennio “2012-2014”.

Infine, l’Istituto previdenziale ha tenuto a precisare che la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy