10 luglio 2012

Over 50 e donne. Sgravi contributivi per l’assunzione

Per l’assunzione di lavoratori over 50 e donne, che rispettino determinati requisiti, è previsto uno sgravio contributivo pari al 50%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La riforma del lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio scorso e operativa a decorrere dal 18 luglio prossimo, all’art. 4 (commi da 1 a 15), recante “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”, trova spazio anche per delle categorie di lavoratori spesso dimenticati: gli over 50 e le donne. Infatti, si parla sempre di disoccupazione giovanile e delle difficoltà che quest’ultimi incontrano per inserirsi nel modo del lavoro, ma non dimentichiamo gli over 50 perché anche loro hanno risentito della crisi, uscendo repentinamente e a volte inaspettatamente dal mondo del lavoro e, probabilmente, questi fanno parte di quella categoria che presenta più difficoltà a ritornare attiva. Analogo discorso vale anche per le donne, che fanno sempre più fatica a trovare un posto stabile nel nostro Paese. Vediamo nel dettaglio le misure che il Governo ha previsto per queste due categorie di lavoratori oggi, purtroppo, ai margini della società.

Lavoratori anziani – Dunque, per i lavoratori più anziani il Governo ha pensato di introdurre una prestazione posta a carico dei datori di lavoro, che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e che si trovino in eccedenza di personale, corrispondente all’importo della pensione che spetterebbe alle regole vigenti, al fine di incentivarne l’esodo. Al riguardo si precisa che il beneficio si rivolge esclusivamente a coloro che abbiano raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Quanto al pagamento la norma prevede che la prestazione avverrà da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni e con accredito contestuale della relativa contribuzione figurativa. Allo scopo di dare efficacia all'accordo, però, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all'INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Solo a seguito della validazione da parte dell’INPS l’accordo diviene efficace, dove quest’ultimo effettuerà l'istruttoria sui requisiti in capo al lavoratore e al datore di lavoro e, a seguito dell'accettazione dell'accordo stesso, il datore di lavoro sarà obbligato a versare mensilmente all'Istituto la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In mancanza del versamento mensile l'Istituto non erogherà le prestazioni, ma procederà a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procederà all'escussione della fideiussione.

Over 50 – Per quanto riguarda invece i lavoratori over 50, usciti precocemente dal mercato del lavoro, è prevista un'incentivazione per la loro riassunzione. Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 12 mesi, del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato anche in somministrazione, lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi. L’agevolazione è operativa per le assunzioni effettuate a decorrere dall'1.1.2013. In caso di successiva trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolungherà fino al diciottesimo mese dalla data della prima assunzione, mentre qualora l'assunzione sia effettuata direttamente a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetterà per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Donne – Infine, sono previste anche importanti disposizioni per l'assunzione di donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi se residenti in regioni “svantaggiate” (sono quelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lett. e), del Reg. CE n. 800/2008, annualmente individuate con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze), oppure disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti. In questi casi, l’incentivo è equivalente a quello sopradescritto per l'occupazione di lavoratori over 50 (riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 50% per 12 o 18 mesi, a decorrere dall'1.1.2013), ma deve rispettare dei principi stabiliti nel comma 12, art. 4, Legge n. 92/2012. A riguardo, si precisa che il legislatore si è preoccupato anche di evitare abusi e, per questo, ha previsto che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, eccetto nel caso in cui tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
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