27 aprile 2016

P.A. di Bolzano e Trento: spazio al TFS per i dipendenti a termine

Il TFS prevale sul TFR per i dipendenti a termine delle P.A. di Bolzano e Trento, in quanto regolato da norme speciali

Autore: redazione fiscal focus
Si applica l’istituto del TFS (Trattamento di Fine Servizio), e non il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche delle P.A. di Bolzano e Trento. Per questi ultimi, infatti, trovano applicazione specifiche norme di carattere provinciale che hanno introdotto una disciplina ad hoc per dare attuazione all’art. 2, co. 5-8 della L. n. 335/1995, ossia: la L. n. 1/1999 per la P.A. di Bolzano e L. n. 2/1997 per la P.A. di Trento.

Ciò in considerazione del fatto che l'ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa primaria delle P.A. interessate e che le disposizioni richiamate precedono il DPCM del 20 dicembre 1999; dunque, per le suddette P.A. continua a trovare applicazione ai fini del trattamento previdenziale con obbligo di iscrizione alla gestione ex INADEL la disciplina in materia d’indennità di fine servizio (TFS) vigente prima dell’entrata in vigore del richiamato DPCM.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 1808 di ieri.

TFR per i dipendenti pubblici - Il DPCM 20 dicembre 1999 “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2000, ha esteso, ai nuovi assunti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve specifiche categorie esplicitamente individuate, l’istituto del TFR regolato dall’art. 2120 del Codice civile. Quindi, a decorrere dal 30 maggio 2001, data di pubblicazione del predetto decreto, si applica l’istituto del TFR anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assunti a tempo determinato.

Da tale data viene inoltre disapplicato l’art. 7 della Legge 29 aprile 1976, n. 177 (che disponeva il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali) ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal suddetto comma 9.

TFS per i dipendenti delle P.A. Bolzano e Trento – Differente è il discorso per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche delle Province Autonome di Bolzano e Trento, per i quali trovano applicazione specifiche norme di carattere provinciale che hanno introdotto una specifica disciplina per dare attuazione alle disposizioni dell’art.2, commi 5-8, della Legge n. 335/1995, segnatamente:
• per la Provincia Autonoma di Bolzano la Legge Provinciale 3 maggio 1999 n.1 e la Legge Provinciale 8 aprile 2004 n.1;
• per la Provincia Autonoma di Trento la Legge 3 febbraio 1997 n.2.

Dunque, considerato che l'ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa primaria delle Province autonome interessate e che le disposizioni richiamate precedono il DPCM del 20 dicembre 1999, per le amministrazioni suddette province, continua a trovare applicazione ai fini del trattamento previdenziale con obbligo di iscrizione alla gestione ex INADEL la disciplina in materia d’indennità di fine servizio (TFS) vigente prima dell’entrata in vigore del richiamato DPCM.

Non bisogna dimenticare che il diritto all’indennità di fine servizio, secondo la disciplina antecedente al DPCM 29 dicembre 1999, sussiste dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione INADEL. Pertanto, per i lavoratori delle Amministrazioni Pubbliche delle Province Autonome di Trento e Bolzano assunti a tempo determinato, non viene effettuato alcun versamento e alcuna denuncia ai fini previdenziale (ex INADEL) fino al momento in cui maturano i presupposti temporali per il diritto alla prestazione TFS.

Istruzioni operative – Una volta raggiunto il diritto alla prestazione e cioè dopo un servizio utile di un anno, il sostituto d’imposta dovrà valorizzare “ListaPosPA”, elaborando per ciascun mese o periodo del mese, relativi all’anno di servizio da regolarizzare, l’elemento “V1” Causale “7” Codice Motivo Utilizzo 10 “Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato delle Province di Bolzano e Trento”.

Da notare, che nel predetto elemento dovrà essere compilata, oltre ai campi comunque obbligatori, la sola gestione previdenziale (ex INADEL) con i relativi importi dell’imponibile e del contributo in quanto i dati relativi alle altre gestioni di iscrizione del dipendente sono stati già trasmessi durante i mesi di servizio che il dipendente ha prestato nell’anno.

Inoltre, in ciascun elemento “V1” Causale “7” Codice motivo utilizzo “10” dovrà altresì essere compilata la sezione “Ente Versante” nella quale indicare come “AnnoMeseErogazione” quello nel quale viene raggiunto l’anno continuativo di servizio.

Le predette modalità di denuncia dovranno essere adottate entro il 23 luglio 2016 per regolarizzare le situazioni pregresse anche nel caso in cui siano stati già effettuati i relativi versamenti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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